Sentenza 94/1995 (ECLI:IT:COST:1995:94)
Massima numero 22034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/03/1995; Decisione del
20/03/1995
Deposito del 30/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
SENT. 94/95 F. - REGIONE SICILIANA - PESCA - "FERMO BIOLOGICO" DELLE ATTIVITA' DI PESCA IN ALCUNE ZONE DI MARE - CONCESSIONE DI "AIUTI" ALLE IMPRESE DI PESCA IN ESSE OPERANTI - DISCIPLINA LEGISLATIVA REGIONALE - AVVENUTA APPROVAZIONE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI SENZA PREVIA ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE ASSEMBLEARE COMPETENTE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMA STATUTARIA PREVEDENTE L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE (TRATTANDOSI DI DISPOSIZIONI INTRODOTTE IN FORMA DI EMENDAMENTO) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 94/95 F. - REGIONE SICILIANA - PESCA - "FERMO BIOLOGICO" DELLE ATTIVITA' DI PESCA IN ALCUNE ZONE DI MARE - CONCESSIONE DI "AIUTI" ALLE IMPRESE DI PESCA IN ESSE OPERANTI - DISCIPLINA LEGISLATIVA REGIONALE - AVVENUTA APPROVAZIONE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI SENZA PREVIA ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE ASSEMBLEARE COMPETENTE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMA STATUTARIA PREVEDENTE L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE (TRATTANDOSI DI DISPOSIZIONI INTRODOTTE IN FORMA DI EMENDAMENTO) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 12 dello Statuto speciale per la Regione siciliana prescrive soltanto che l'elaborazione dei progetti di legge regionale avvenga nell'ambito delle Commissioni assembleari, mentre la richiesta a queste ultime di un parere sugli emendamenti presentati in Assemblea non ha fondamento in norme statutarie, bensi' in distinte norme del Regolamento interno dell'Assemblea stessa. Pertanto, nel caso di disposizioni introdotte mediante emendamenti, la mancanza del pur richiesto parere della Commissione competente non viola l'art. 12 dello statuto. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 4 e 5 della legge siciliana approvata il 4 marzo 1994, in riferimento all'art. 12 dello statuto speciale). - per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello stesso art. 4 (in accoglimento della diversa questione sollevata dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3, 97 e 103 Cost.), v. la successiva massima N. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 12 dello Statuto speciale per la Regione siciliana prescrive soltanto che l'elaborazione dei progetti di legge regionale avvenga nell'ambito delle Commissioni assembleari, mentre la richiesta a queste ultime di un parere sugli emendamenti presentati in Assemblea non ha fondamento in norme statutarie, bensi' in distinte norme del Regolamento interno dell'Assemblea stessa. Pertanto, nel caso di disposizioni introdotte mediante emendamenti, la mancanza del pur richiesto parere della Commissione competente non viola l'art. 12 dello statuto. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 4 e 5 della legge siciliana approvata il 4 marzo 1994, in riferimento all'art. 12 dello statuto speciale). - per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello stesso art. 4 (in accoglimento della diversa questione sollevata dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3, 97 e 103 Cost.), v. la successiva massima N. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 12
Altri parametri e norme interposte