Sentenza 94/1995 (ECLI:IT:COST:1995:94)
Massima numero 22038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/03/1995; Decisione del
20/03/1995
Deposito del 30/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
SENT. 94/95 L. REGIONE SICILIANA - PESCA - "FERMO BIOLOGICO" DELLE ATTIVITA' DI PESCA IN ALCUNE ZONE DI MARE - CONCESSIONE DI "AIUTI" ALLE IMPRESE DI PESCA IN ESSE "OPERANTI" - IDENTIFICAZIONE, CON TALE ESPRESSIONE, DELLE IMPRESE AUTORIZZATE AD ESERCITARE (E NON GIA' EFFETTIVAMENTE ESERCENTI) LA PESCA NELLE ZONE SUDDETTE - SIGNIFICATO ATTRIBUITO CON NORMA REGIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ASSERITO USO ARBITRARIO DEL RELATIVO POTERE, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., NONCHE' DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI IN TEMA DI AZIONI DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 94/95 L. REGIONE SICILIANA - PESCA - "FERMO BIOLOGICO" DELLE ATTIVITA' DI PESCA IN ALCUNE ZONE DI MARE - CONCESSIONE DI "AIUTI" ALLE IMPRESE DI PESCA IN ESSE "OPERANTI" - IDENTIFICAZIONE, CON TALE ESPRESSIONE, DELLE IMPRESE AUTORIZZATE AD ESERCITARE (E NON GIA' EFFETTIVAMENTE ESERCENTI) LA PESCA NELLE ZONE SUDDETTE - SIGNIFICATO ATTRIBUITO CON NORMA REGIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ASSERITO USO ARBITRARIO DEL RELATIVO POTERE, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., NONCHE' DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI IN TEMA DI AZIONI DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 9 della legge siciliana n. 25 del 1990, riferendo i benefici collegati al "fermo biologico" della pesca alle imprese "operanti" nelle zone di mare individuate con decreti dell'Assessore regionale, usa un'espressione suscettibile di essere interpretata sia nel senso di denotare le imprese che effettivamente esercitano la pesca nelle zone colpite dal fermo, sia nel senso di indicare le imprese i cui natanti sono autorizzati a esercitare la pesca nelle stesse zone. Pertanto, l'art. 1 della successiva legge regionale approvata il 10 maggio 1994 - in quanto circoscrive a quest'ultimo significato il senso da attribuire alla norma interpretata - non puo' esser qualificato altro che come norma "di interpretazione autentica", ragionevolmente giustificata dall'esigenza di ovviare a serie difficolta' di accertamento, ove si fosse seguita interpretativamente l'altra via, e di evitare consequenzialmente possibili disparita' di trattamento in sede di applicazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 97 e 103 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. Reg. Sicilia approvata il 10 maggio 1994). - v. le precedenti massime H ed I. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 9 della legge siciliana n. 25 del 1990, riferendo i benefici collegati al "fermo biologico" della pesca alle imprese "operanti" nelle zone di mare individuate con decreti dell'Assessore regionale, usa un'espressione suscettibile di essere interpretata sia nel senso di denotare le imprese che effettivamente esercitano la pesca nelle zone colpite dal fermo, sia nel senso di indicare le imprese i cui natanti sono autorizzati a esercitare la pesca nelle stesse zone. Pertanto, l'art. 1 della successiva legge regionale approvata il 10 maggio 1994 - in quanto circoscrive a quest'ultimo significato il senso da attribuire alla norma interpretata - non puo' esser qualificato altro che come norma "di interpretazione autentica", ragionevolmente giustificata dall'esigenza di ovviare a serie difficolta' di accertamento, ove si fosse seguita interpretativamente l'altra via, e di evitare consequenzialmente possibili disparita' di trattamento in sede di applicazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 97 e 103 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. Reg. Sicilia approvata il 10 maggio 1994). - v. le precedenti massime H ed I. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte