Sentenza 94/1995 (ECLI:IT:COST:1995:94)
Massima numero 22039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/03/1995; Decisione del
20/03/1995
Deposito del 30/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
SENT. 94/95 M. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI DI SANATORIA - POSSIBILITA' SOLO IN IPOTESI ECCEZIONALI - RAGIONI GIUSTIFICATIVE - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NECESSITA' DI SCRUTINIO ESTREMAMENTE RIGOROSO (IN RIFERIMENTO SIA AL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO CHE A QUELLO DI SALVAGUARDIA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE DA INDEBITE INTERFERENZE).
SENT. 94/95 M. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI DI SANATORIA - POSSIBILITA' SOLO IN IPOTESI ECCEZIONALI - RAGIONI GIUSTIFICATIVE - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NECESSITA' DI SCRUTINIO ESTREMAMENTE RIGOROSO (IN RIFERIMENTO SIA AL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO CHE A QUELLO DI SALVAGUARDIA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE DA INDEBITE INTERFERENZE).
Testo
Le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio, ma, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio di costituzionalita' estremamente rigoroso: l'intervento legislativo in sanatoria, infatti, puo' essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarita' del caso, "tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente emanata". Piu' in particolare, siffatto scrutinio dev'essere svolto tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di parita' di trattamento, quanto sotto il profilo della salvaguardia da indebite interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - v. S. nn. 100/1987, 474/1988, 402/1993, nonche' S. n. 346/1991. red.: L.I. rev.: S.P.
Le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio, ma, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio di costituzionalita' estremamente rigoroso: l'intervento legislativo in sanatoria, infatti, puo' essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarita' del caso, "tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente emanata". Piu' in particolare, siffatto scrutinio dev'essere svolto tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di parita' di trattamento, quanto sotto il profilo della salvaguardia da indebite interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - v. S. nn. 100/1987, 474/1988, 402/1993, nonche' S. n. 346/1991. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte