Sentenza 94/1995 (ECLI:IT:COST:1995:94)
Massima numero 22040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/03/1995; Decisione del
20/03/1995
Deposito del 30/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
SENT. 94/95 N. REGIONE SICILIANA - PESCA - "FERMO BIOLOGICO" DELLE ATTIVITA' DI PESCA IN ALCUNE ZONE DI MARE - CONCESSIONE DI "AIUTI" ALLE IMPRESE DI PESCA IN ESSE OPERANTI - ESTENSIONE DEI BENEFICI ALLE IMPRESE OPERANTI IN ZONE DI MARE INDIVIDUATE DALL'ASSESSORE REGIONALE IN DIFFORMITA' DALLA LEGGE REGIONALE - PREVISIONE LEGISLATIVA IN SANATORIA - INTERVENTO NON SORRETTO DA INTERESSI GENERALI, MA UNICAMENTE VOLTO A ESONERARE L'ASSESSORE DA RESPONSABILITA' GIURIDICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 94/95 N. REGIONE SICILIANA - PESCA - "FERMO BIOLOGICO" DELLE ATTIVITA' DI PESCA IN ALCUNE ZONE DI MARE - CONCESSIONE DI "AIUTI" ALLE IMPRESE DI PESCA IN ESSE OPERANTI - ESTENSIONE DEI BENEFICI ALLE IMPRESE OPERANTI IN ZONE DI MARE INDIVIDUATE DALL'ASSESSORE REGIONALE IN DIFFORMITA' DALLA LEGGE REGIONALE - PREVISIONE LEGISLATIVA IN SANATORIA - INTERVENTO NON SORRETTO DA INTERESSI GENERALI, MA UNICAMENTE VOLTO A ESONERARE L'ASSESSORE DA RESPONSABILITA' GIURIDICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4 della legge siciliana approvata il 4 marzo 1994 - il quale dispone che i benefici collegati al fermo temporaneo dell'attivita' di pesca siano estesi, per l'anno 1992, alle imprese operanti in zone di mare individuate dall'Assessore regionale al di fuori dell'ambito territoriale precedente legge regionale n. 25 del 1990 - costituisce norma di sanatoria che non e' sostenuta da interessi pubblici, legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale, risultando, invece diretta unicamente a fornire la copertura legale successiva a decisioni assessorili difformi dalla previa disciplina legislativa, e, dunque, a esonerare l'Assessore da eventuali responsabilita' di ordine giuridico. Pertanto, il suddetto art. 4 va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - v. sulle leggi di sanatoria (e sul relativo sindacato di costituzionalita') la precedente massima. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 4 della legge siciliana approvata il 4 marzo 1994 - il quale dispone che i benefici collegati al fermo temporaneo dell'attivita' di pesca siano estesi, per l'anno 1992, alle imprese operanti in zone di mare individuate dall'Assessore regionale al di fuori dell'ambito territoriale precedente legge regionale n. 25 del 1990 - costituisce norma di sanatoria che non e' sostenuta da interessi pubblici, legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale, risultando, invece diretta unicamente a fornire la copertura legale successiva a decisioni assessorili difformi dalla previa disciplina legislativa, e, dunque, a esonerare l'Assessore da eventuali responsabilita' di ordine giuridico. Pertanto, il suddetto art. 4 va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - v. sulle leggi di sanatoria (e sul relativo sindacato di costituzionalita') la precedente massima. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte