Ordinanza 95/1995 (ECLI:IT:COST:1995:95)
Massima numero 22018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/03/1995; Decisione del
20/03/1995
Deposito del 30/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
22019
Titolo
ORD. 95/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI ENTI ASSOCIATIVI NON PARTI DEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 95/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI ENTI ASSOCIATIVI NON PARTI DEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nel giudizio incidentale di costituzionalita', e' inammissibile l'intervento di enti associativi (nella specie, Unione italiana delle associazioni venatorie e Federazione italiana della caccia) che non hanno assunto la qualita' di parte nel giudizio 'a quo'. red.: L.I. rev.: S.P.
Nel giudizio incidentale di costituzionalita', e' inammissibile l'intervento di enti associativi (nella specie, Unione italiana delle associazioni venatorie e Federazione italiana della caccia) che non hanno assunto la qualita' di parte nel giudizio 'a quo'. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte