Ordinanza 95/1995 (ECLI:IT:COST:1995:95)
Massima numero 22019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/03/1995; Decisione del
20/03/1995
Deposito del 30/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
22018
Titolo
ORD. 95/95 B. CACCIA - USO DEI CANI NELL'ESERCIZIO VENATORIO - RITENUTA ILLICEITA' IN BASE ALLA LEGGE QUADRO N. 157 DEL 1992 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA CERTEZZA DELLA LEGGE ED ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE FORME CONSENTITE DI ATTIVITA' VENATORIA - PALESE ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO (NON RIENTRANDO L'IMPIEGO DEI CANI TRA I MEZZI VIETATI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 95/95 B. CACCIA - USO DEI CANI NELL'ESERCIZIO VENATORIO - RITENUTA ILLICEITA' IN BASE ALLA LEGGE QUADRO N. 157 DEL 1992 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA CERTEZZA DELLA LEGGE ED ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE FORME CONSENTITE DI ATTIVITA' VENATORIA - PALESE ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO (NON RIENTRANDO L'IMPIEGO DEI CANI TRA I MEZZI VIETATI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'uso dei cani nell'esercizio della caccia non e' vietato: infatti - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - la sua liceita' e' chiaramente desumibile sia dalla legge quadro n. 157 del 1992 (in quanto essa prevede l' individuazione di zone e periodi per l'addestramento dei cani, vieta l'uso dei segugi soltanto per la caccia al camoscio ed esclude la possibilita' di sequestro del cane, al pari dei richiami vivi autorizzati) sia dalla legge regionale veneta n. 50 del 1993 (applicabile al fatto oggetto del giudizio 'a quo'), il cui art. 14 espressamente prevede che "il cacciatore puo' servirsi come ausilio di cani...". Ne' a diversa conclusione puo' indurre il divieto di usare mezzi diretti all'abbattimento non elencati nell'art. 13 della suddetta legge quadro, non essendo tale divieto estensibile ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 30, comma primo, lett. h), e dell'art. 13, l. 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui - secondo l'interpretazione del giudice rimettente - vieterebbero e sanzionerebbero penalmente l'impiego dei cani nell'esercizio dell'attivita' venatoria). red.: L.I. rev.: S.P.
L'uso dei cani nell'esercizio della caccia non e' vietato: infatti - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - la sua liceita' e' chiaramente desumibile sia dalla legge quadro n. 157 del 1992 (in quanto essa prevede l' individuazione di zone e periodi per l'addestramento dei cani, vieta l'uso dei segugi soltanto per la caccia al camoscio ed esclude la possibilita' di sequestro del cane, al pari dei richiami vivi autorizzati) sia dalla legge regionale veneta n. 50 del 1993 (applicabile al fatto oggetto del giudizio 'a quo'), il cui art. 14 espressamente prevede che "il cacciatore puo' servirsi come ausilio di cani...". Ne' a diversa conclusione puo' indurre il divieto di usare mezzi diretti all'abbattimento non elencati nell'art. 13 della suddetta legge quadro, non essendo tale divieto estensibile ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 30, comma primo, lett. h), e dell'art. 13, l. 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui - secondo l'interpretazione del giudice rimettente - vieterebbero e sanzionerebbero penalmente l'impiego dei cani nell'esercizio dell'attivita' venatoria). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte