Ordinanza 96/1995 (ECLI:IT:COST:1995:96)
Massima numero 22020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
20/03/1995; Decisione del
20/03/1995
Deposito del 30/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 96/95. PROCESSO PENALE MILITARE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - COMPOSIZIONE MONOCRATICA, ANZICHE' COLLEGIALE E MISTA DELL'ORGANO GIUDICANTE - CONSEGUENTE MANCANZA DI UN MILITARE CON FUNZIONE DI GIUDICE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE ED INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEGLI IMPUTATI GIUDICATI COL RITO SUDDETTO - QUESTIONE RIFERITA IMPROPRIAMENTE A DISPOSIZIONE NON CONTENENTE LA DISCIPLINA INDUBBIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 96/95. PROCESSO PENALE MILITARE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - COMPOSIZIONE MONOCRATICA, ANZICHE' COLLEGIALE E MISTA DELL'ORGANO GIUDICANTE - CONSEGUENTE MANCANZA DI UN MILITARE CON FUNZIONE DI GIUDICE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE ED INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEGLI IMPUTATI GIUDICATI COL RITO SUDDETTO - QUESTIONE RIFERITA IMPROPRIAMENTE A DISPOSIZIONE NON CONTENENTE LA DISCIPLINA INDUBBIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 459 cod. proc. pen. prevede i casi in cui e' ammesso il procedimento per decreto e delinea i poteri del g.i.p. in ordine alla relativa richiesta del p.m., ma non comprende in alcun modo la disciplina della composizione dell'organo giudicante, che e' rimessa alle norme dell'ordinamento giudiziario; pertanto, e' manifestamente inammissibile - in quanto impropriamente riferita all'art. 459 cod.proc.pen. - la questione di costituzionalita' intesa a censurare la mancata previsione, nel giudizio per decreto relativo a reati di competenza dell'autorita' militare, di un organo giudicante a composizione collegiale di cui faccia parte un militare di grado non inferiore ad ufficiale. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' del'art. 459 cod. proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost.). - Nel senso dell'infondatezza di questione analoga, ma riferita ad una norma di carattere ordinamentale (risultante dal combinato disposto degli artt. 3, r.d. n. 1022 del 1941, e 2, l. n. 180 del 1981, come integrato dall'art. 13, d.P.R. n. 449 del 1988), v. S. n. 460/1994 (concernente la composizione del g.i.p. nei tribunali militari nel corso dell'udienza preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 459 cod. proc. pen. prevede i casi in cui e' ammesso il procedimento per decreto e delinea i poteri del g.i.p. in ordine alla relativa richiesta del p.m., ma non comprende in alcun modo la disciplina della composizione dell'organo giudicante, che e' rimessa alle norme dell'ordinamento giudiziario; pertanto, e' manifestamente inammissibile - in quanto impropriamente riferita all'art. 459 cod.proc.pen. - la questione di costituzionalita' intesa a censurare la mancata previsione, nel giudizio per decreto relativo a reati di competenza dell'autorita' militare, di un organo giudicante a composizione collegiale di cui faccia parte un militare di grado non inferiore ad ufficiale. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' del'art. 459 cod. proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost.). - Nel senso dell'infondatezza di questione analoga, ma riferita ad una norma di carattere ordinamentale (risultante dal combinato disposto degli artt. 3, r.d. n. 1022 del 1941, e 2, l. n. 180 del 1981, come integrato dall'art. 13, d.P.R. n. 449 del 1988), v. S. n. 460/1994 (concernente la composizione del g.i.p. nei tribunali militari nel corso dell'udienza preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte