Sentenza 99/1995 (ECLI:IT:COST:1995:99)
Massima numero 22023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
22/03/1995; Decisione del
22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
22024
Titolo
SENT. 99/95 A. PENSIONI - PEREQUAZIONI E ADEGUAMENTO DEI TRATTAMENTI ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - LIMITI - COMPATIBILITA' CON LE ESIGENZE FINANZIARIE E LE RISORSE DISPONIBILI - NECESSARIO BILANCIAMENTO TRA I VALORI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI - COMPITO DEL LEGISLATORE, NELL'ESERCIZIO DELLA SUA DISCREZIONALITA'.
SENT. 99/95 A. PENSIONI - PEREQUAZIONI E ADEGUAMENTO DEI TRATTAMENTI ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - LIMITI - COMPATIBILITA' CON LE ESIGENZE FINANZIARIE E LE RISORSE DISPONIBILI - NECESSARIO BILANCIAMENTO TRA I VALORI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI - COMPITO DEL LEGISLATORE, NELL'ESERCIZIO DELLA SUA DISCREZIONALITA'.
Testo
Se e' vero che l'adeguatezza e la proporzionalita' dei trattamenti pensionistici devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in rapporto al mutato potere d'acquisto della moneta, va pure tenuto conto che esiste il limite delle risorse disponibili, e che in sede di manovra finanziaria di fine anno spetta al Governo e al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove cio' sia necessario a salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria. Spetta, percio', al legislatore, nell' equilibrato esercizio della sua discrezionalita' e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di politica economica, bilanciare tutti i fattori costituzionalmente rilevanti. - v. S. nn. 477/1993, 226/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Se e' vero che l'adeguatezza e la proporzionalita' dei trattamenti pensionistici devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in rapporto al mutato potere d'acquisto della moneta, va pure tenuto conto che esiste il limite delle risorse disponibili, e che in sede di manovra finanziaria di fine anno spetta al Governo e al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove cio' sia necessario a salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria. Spetta, percio', al legislatore, nell' equilibrato esercizio della sua discrezionalita' e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di politica economica, bilanciare tutti i fattori costituzionalmente rilevanti. - v. S. nn. 477/1993, 226/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte