Sentenza 99/1995 (ECLI:IT:COST:1995:99)
Massima numero 22024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
22/03/1995; Decisione del
22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
22023
Titolo
SENT. 99/95 B. PENSIONI - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA DEL SETTORE PUBBLICO - AUMENTI IN RAPPORTO ALLA DINAMICA SALARIALE STABILITI DAL D.L. N. 409 DEL 1990 - DIFFERIMENTO AL 1995 PREVISTO IN SEDE DI MANOVRA CORRETTIVA DELLA FINANZA PUBBLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITA' DELLE PENSIONI, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 99/95 B. PENSIONI - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA DEL SETTORE PUBBLICO - AUMENTI IN RAPPORTO ALLA DINAMICA SALARIALE STABILITI DAL D.L. N. 409 DEL 1990 - DIFFERIMENTO AL 1995 PREVISTO IN SEDE DI MANOVRA CORRETTIVA DELLA FINANZA PUBBLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITA' DELLE PENSIONI, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 11, comma settimo, della l. 24 dicembre 1993 n. 537, differendo al 1995 gli aumenti pensionistici stabiliti dal d.l. n. 409 del 1990, non vanifica il processo di perequazione delineato in tale decreto-legge, bensi' dispone che esso sia soltanto rinviato per un periodo ragionevolmente contenuto in ragione delle fondamentali esigenze di politica economica rispecchiate nella complessa manovra correttiva degli andamenti della finanza pubblica attuata dalla stessa legge n. 537. In tale prospettiva, la norma denunciata non lede gli artt. 36 e 38 Cost., non determina disparita' di trattamento, ne' appare in se' irragionevole. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost.). - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 11, comma settimo, della l. 24 dicembre 1993 n. 537, differendo al 1995 gli aumenti pensionistici stabiliti dal d.l. n. 409 del 1990, non vanifica il processo di perequazione delineato in tale decreto-legge, bensi' dispone che esso sia soltanto rinviato per un periodo ragionevolmente contenuto in ragione delle fondamentali esigenze di politica economica rispecchiate nella complessa manovra correttiva degli andamenti della finanza pubblica attuata dalla stessa legge n. 537. In tale prospettiva, la norma denunciata non lede gli artt. 36 e 38 Cost., non determina disparita' di trattamento, ne' appare in se' irragionevole. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost.). - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte