Sentenza 100/1995 (ECLI:IT:COST:1995:100)
Massima numero 22029
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/03/1995; Decisione del
22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
SENT. 100/95 A. CORTE DEI CONTI - PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER L'UMBRIA - RICHIESTA ALLA REGIONE DI DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AGLI INCARICHI DI CONSULENZA DA ESSA CONFERITI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE UMBRIA - RICORSO PROPOSTO OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALL'AVVENUTA CONOSCENZA DEGLI ATTI IMPUGNATI - IMPUGNAZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 100/95 A. CORTE DEI CONTI - PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER L'UMBRIA - RICHIESTA ALLA REGIONE DI DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AGLI INCARICHI DI CONSULENZA DA ESSA CONFERITI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE UMBRIA - RICORSO PROPOSTO OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALL'AVVENUTA CONOSCENZA DEGLI ATTI IMPUGNATI - IMPUGNAZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria in relazione alle note 23 luglio 1993 e 28 gennaio 1994 della Procura regionale presso la Corte dei conti per l'Umbria va dichiarato inammissibile, in quanto dalla documentazione depositata in giudizio risulta che la Regione era venuta a conoscenza degli atti impugnati in date di gran lunga anteriori al giorno del deposito del ricorso, sicche' quest'ultimo - relativamente agli atti su indicati - deve considerarsi proposto oltre il termine di sessanta giorni dall'avvenuta conoscenza, prescritto dall'art. 39, l. n. 87 del 1953. red.: L.I. rev.: S.P.
Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria in relazione alle note 23 luglio 1993 e 28 gennaio 1994 della Procura regionale presso la Corte dei conti per l'Umbria va dichiarato inammissibile, in quanto dalla documentazione depositata in giudizio risulta che la Regione era venuta a conoscenza degli atti impugnati in date di gran lunga anteriori al giorno del deposito del ricorso, sicche' quest'ultimo - relativamente agli atti su indicati - deve considerarsi proposto oltre il termine di sessanta giorni dall'avvenuta conoscenza, prescritto dall'art. 39, l. n. 87 del 1953. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16/03/1956
n. 0
art. 27
co. 2