Sentenza 100/1995 (ECLI:IT:COST:1995:100)
Massima numero 22041
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/03/1995; Decisione del
22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
SENT. 100/95 B. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE NEI CONFRONTI DI FUNZIONARI PUBBLICI - POTERI DI PROMOVIMENTO ED ISTRUTTORI DEL PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI - RICHIESTA DI ATTI E DOCUMENTI IN POSSESSO DI AUTORITA' AMMINISTRATIVE - POSSIBILITA' ANCHE SE GLI ATTI SIANO STATI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEGLI ORGANI DI CONTROLLO - PRESUPPOSTI, CONDIZIONI E LIMITI PER L'ESERCIZIO DEL SUDDETTO POTERE.
SENT. 100/95 B. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE NEI CONFRONTI DI FUNZIONARI PUBBLICI - POTERI DI PROMOVIMENTO ED ISTRUTTORI DEL PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI - RICHIESTA DI ATTI E DOCUMENTI IN POSSESSO DI AUTORITA' AMMINISTRATIVE - POSSIBILITA' ANCHE SE GLI ATTI SIANO STATI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEGLI ORGANI DI CONTROLLO - PRESUPPOSTI, CONDIZIONI E LIMITI PER L'ESERCIZIO DEL SUDDETTO POTERE.
Testo
Nell'ambito dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilita' per danno erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il Procuratore della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, "puo' chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorita' amministrative", anche dopo che questi ultimi atti siano sottoposti all'esame degli organi di controllo; tale ampio potere deve, tuttavia, essere esercitato in presenza di fatti o notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attivita' del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attivita' di controllo generalizzata e permanente. - v. S. nn. 209/1994, 104/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Nell'ambito dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilita' per danno erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il Procuratore della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, "puo' chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorita' amministrative", anche dopo che questi ultimi atti siano sottoposti all'esame degli organi di controllo; tale ampio potere deve, tuttavia, essere esercitato in presenza di fatti o notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attivita' del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attivita' di controllo generalizzata e permanente. - v. S. nn. 209/1994, 104/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte