Sentenza 100/1995 (ECLI:IT:COST:1995:100)
Massima numero 22054
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/03/1995; Decisione del
22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
SENT. 100/95 D. CORTE DEI CONTI - PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE UMBRIA - RICHIESTA ALLA REGIONE DI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLE CONSULENZE DA ESSA CONFERITE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO - RICHIESTA ANCHE DI NOTIZIE ULTERIORI RISPETTO A QUELLE IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI RICHIEDERE TALI NOTIZIE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO, 'IN PARTE QUA', DELL'ATTO IMPUGNATO.
SENT. 100/95 D. CORTE DEI CONTI - PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE UMBRIA - RICHIESTA ALLA REGIONE DI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLE CONSULENZE DA ESSA CONFERITE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO - RICHIESTA ANCHE DI NOTIZIE ULTERIORI RISPETTO A QUELLE IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI RICHIEDERE TALI NOTIZIE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO, 'IN PARTE QUA', DELL'ATTO IMPUGNATO.
Testo
Ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, il Procuratore della Corte dei conti puo' chiedere in comunicazione atti e documenti "in possesso" di autorita' amministrative, ma non puo' esigere da queste ultime una specifica e ulteriore attivita' di acquisizione di dati o di notizie. Pertanto - ricorrendo nella specie tale ultima ipotesi - va dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, richiedere l'attuale residenza dei responsabili dei documenti istruttori, sempreche' non siano attualmente in servizio, e di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio dissenso; consequenzialmente, va annullata, 'in parte qua' la nota dello stesso Procuratore regionale del 25 febbraio 1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, il Procuratore della Corte dei conti puo' chiedere in comunicazione atti e documenti "in possesso" di autorita' amministrative, ma non puo' esigere da queste ultime una specifica e ulteriore attivita' di acquisizione di dati o di notizie. Pertanto - ricorrendo nella specie tale ultima ipotesi - va dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, richiedere l'attuale residenza dei responsabili dei documenti istruttori, sempreche' non siano attualmente in servizio, e di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio dissenso; consequenzialmente, va annullata, 'in parte qua' la nota dello stesso Procuratore regionale del 25 febbraio 1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 12/07/1934
n. 1214
art. 74