Sentenza 101/1995 (ECLI:IT:COST:1995:101)
Massima numero 22047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/03/1995;  Decisione del  22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22048


Titolo
SENT. 101/95 A. IMPIEGO PUBBLICO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI A QUELLE PROPRIE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENZA - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CORRISPONDENTE ALLE FUNZIONI DI FATTO ESPLETATE - SPETTANZA ANCHE PER IL PERIODO ECCEDENTE IL TERMINE MASSIMO DI ASSEGNAZIONE CONSENTITO DALLA LEGGE - DENUNCIATA MANCANZA DI LIMITI TEMPORALI DI APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA PRIVATISTICA NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA P. A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'assegnazione temporanea di un dipendente pubblico a mansioni superiori per esigenze straordinarie di servizio e' un mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, di per se' quindi non in contrasto con i principi dell'art. 97 Cost.; al lavoratore spetta in tal caso un trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate, in forza del principio di proporzionalita' retributiva la cui applicabilita' all'impiego pubblico non puo' essere messa in discussione. La protrazione dell'assegnazione a funzioni superiori oltre il termine (generalmente trimestrale) fissato dalla legge non da' luogo, nel settore pubblico, all'automatica acquisizione della qualifica superiore (come invece previsto dalla disciplina privatistica del codice civile), ma non puo' giustificare una restrizione dell'applicabilita' del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato, salvo che venga dimostrato che l'assegnazione alle funzioni superiori e' avvenuta con abuso d'ufficio e con la "connivenza" del dipendente: nel qual caso, la pretesa al piu' favorevole trattamento economico dovrebbe essere respinta 'ex' art. 2126 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 2126 e 2129 cod. civ., in quanto applicabili anche all'impiego pubblico, nella parte in cui non prevedono per tale settore limiti di operativita' temporale). - v. S. n. 236/1992, nonche' S. nn. 57/1989, 296/1990 e O. nn. 408/1990, 337/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte