Sentenza 103/1995 (ECLI:IT:COST:1995:103)
Massima numero 22057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
22/03/1995; Decisione del
22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
SENT. 103/95 C. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI - RILIQUIDAZIONE CON INCLUSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - GIUDIZI A TAL FINE PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 87 DEL 1994 - PREVISTA ESTINZIONE D'UFFICIO CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE TRA LE PARTI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE, NONCHE' DELLA SFERA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DELLE PREROGATIVE DEI GIUDICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - CONSEGUENTE SUPERAMENTO DI ALTRE CENSURE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE E GLI ACCESSORI DEL CREDITO.
SENT. 103/95 C. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI - RILIQUIDAZIONE CON INCLUSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - GIUDIZI A TAL FINE PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 87 DEL 1994 - PREVISTA ESTINZIONE D'UFFICIO CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE TRA LE PARTI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE, NONCHE' DELLA SFERA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DELLE PREROGATIVE DEI GIUDICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - CONSEGUENTE SUPERAMENTO DI ALTRE CENSURE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE E GLI ACCESSORI DEL CREDITO.
Testo
La legge 29 gennaio 1994 n. 87, perseguendo gli obiettivi a suo tempo indicati dalla Corte, determina la misura del diritto dei pubblici dipendenti ad un "adeguato" computo dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' di buonuscita (od altro trattamento di fine servizio) ad essi spettante, e costituisce quindi una risposta di segno positivo rispetto alle aspettative degli interessati (le quali, a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' del previgente assetto normativo, avevano assunto il rango di diritti non determinabili nella misura). In presenza di tale congrua determinazione legislativa, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese processuali - disposta dall'art. 4 della stessa legge - non compromette il diritto costituzionale di difesa ne' incide sull'esercizio e sulle prerogative della funzione giurisdizionale. L'affermata infondatezza della questione relativa al predetto art. 4 comporta, altresi', che "risultano superate" le altre censure concernenti la disciplina sostanziale del diritto alla riliquidazione e degli accessori del credito. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, L. n. 87 del 1994, sollevata in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 Cost.). - v. massime precedenti, nonche' S. n. 185/1981. red.: L.I. rev.: S.P.
La legge 29 gennaio 1994 n. 87, perseguendo gli obiettivi a suo tempo indicati dalla Corte, determina la misura del diritto dei pubblici dipendenti ad un "adeguato" computo dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' di buonuscita (od altro trattamento di fine servizio) ad essi spettante, e costituisce quindi una risposta di segno positivo rispetto alle aspettative degli interessati (le quali, a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' del previgente assetto normativo, avevano assunto il rango di diritti non determinabili nella misura). In presenza di tale congrua determinazione legislativa, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese processuali - disposta dall'art. 4 della stessa legge - non compromette il diritto costituzionale di difesa ne' incide sull'esercizio e sulle prerogative della funzione giurisdizionale. L'affermata infondatezza della questione relativa al predetto art. 4 comporta, altresi', che "risultano superate" le altre censure concernenti la disciplina sostanziale del diritto alla riliquidazione e degli accessori del credito. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, L. n. 87 del 1994, sollevata in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 Cost.). - v. massime precedenti, nonche' S. n. 185/1981. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte