Sentenza 104/1995 (ECLI:IT:COST:1995:104)
Massima numero 22058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/03/1995;  Decisione del  22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22059


Titolo
SENT. 104/95 A. TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE MILITARE IN TEMPO DI PACE - AMBITO DIRETTAMENTE FISSATO DALL'ART. 103, COMMA TERZO, COST. - RIFERIBILITA' SIA ALL'ATTIVITA' DI COGNIZIONE DEI REATI MILITARI SIA A QUELLA CONCERNENTE L'ESECUZIONE DELLE PENE MILITARI - CONSEGUENZE - NECESSARIA COINCIDENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA CON QUELLA DEI TRIBUNALI MILITARI.

Testo
La distinzione fra l'ambito di giurisdizione proprio dell'autorita' giudiziaria ordinaria e quello proprio dei tribunali militari e' per ogni suo aspetto fissata direttamente dall'art. 103, comma terzo, Cost., il quale, nella sua ultima proposizione, stabilisce che i predetti tribunali "in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate". Conseguentemente, poiche' tanto l'attivita' di cognizione dell'autorita' giudiziaria militare, quanto quella concernente l'esecuzione delle pene militari rappresentano le componenti essenziali della giurisdizione penale militare unitariamente considerata dal suddetto art. 103, comma terzo, Cost., la giurisdizione del magistrato militare di sorveglianza coincide necessariamente con quella propria dei tribunali militari, come definita dalla ricordata norma costituzionale. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 3

Altri parametri e norme interposte