Sentenza 104/1995 (ECLI:IT:COST:1995:104)
Massima numero 22059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/03/1995;  Decisione del  22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22058


Titolo
SENT. 104/95 B. ESECUZIONE PENALE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E BENEFICI PENITENZIARI - CONCESSIONE AL DETENUTO SOTTOPOSTO A RECLUSIONE MILITARE, MA IN RELAZIONE A CONDANNE INFLITTE DAL GIUDICE ORDINARIO PER REATI COMUNI - RITENUTA COMPETENZA DEL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA - DENUNCIATO CONTRASTO CON I LIMITI COSTITUZIONALMENTE POSTI ALLA GIURISDIZIONE MILITARE IN TEMPO DI PACE - ESCLUSIONE, LA COMPETENZA DEL MAGISTRATO MILITARE DI SORVEGLIANZA DOVENDO RITENERSI LIMITATA ALL'IPOTESI DI CONDANNA INFLITTA DALL'AUTORITA' MILITARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Alla stregua del riparto tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria, direttamente fissato dall'art. 103, comma terzo, Cost., la competenza del magistrato militare di sorveglianza in tema di provvedimenti relativi all'esecuzione della pena e' limitata all'ipotesi di condanna inflitta dalla magistratura militare. Pertanto, quando si tratti dell'esecuzione di una condanna pronunziata dall'autorita' giudiziaria ordinaria, deve ritenersi - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - che competente a provvedere in ordine all'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, e in genere, dei benefici penitenziari, sia in ogni caso il tribunale di sorveglianza ordinario, anche se la pena della reclusione comune sia stata sostituita, in applicazione dell'art. 63 c.p.m.p., con la reclusione militare, a nulla rilevando la natura della pena in espiazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della l. 7 maggio 1981, n. 180, come sostituito dall'art. 2 del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, conv. con mod. dalla l. 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata in riferimento all'art. 103, comma terzo, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte