Ordinanza 106/1995 (ECLI:IT:COST:1995:106)
Massima numero 22061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/03/1995; Decisione del
22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
ORD. 106/95 A. PROCESSO PENALE - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - POTERE DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA (CON RIGUARDO AI PRESUPPOSTI NORMATIVI PER L'ESPULSIONE) E DENUNCIATO CONTRASTO CON LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - RICHIAMO A DECISIONI DELLA CORTE SU ANALOGHE QUESTIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 106/95 A. PROCESSO PENALE - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - POTERE DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA (CON RIGUARDO AI PRESUPPOSTI NORMATIVI PER L'ESPULSIONE) E DENUNCIATO CONTRASTO CON LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - RICHIAMO A DECISIONI DELLA CORTE SU ANALOGHE QUESTIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Come gia' affermato dalla Corte in precedenti pronunce di rigetto di analoghe questioni, la disciplina dell'espulsione dello straniero extracomunitario sottoposto a custodia cautelare non contrasta con l'art. 3, ne' con l'art. 27, Cost.: quanto al primo parametro, infatti, si rileva che la scelta legislativa di limitare la possibilita' di espulsione alle sole ipotesi di reato per le quali la custodia in carcere non sia l'unica misura applicabile (escludendo le piu' gravi ipotesi indicate dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.), non e' illogica e arbitraria, ma riflette un giudizio presuntivo di minore gravita' delle ipotesi suddette, mentre, quanto al secondo, vale il principio per cui la finalita' rieducativa della pena non puo' venire in questione quando il trattamento penitenziario e' interrotto ovvero - come nel caso dell'espulsione - quando e' sospeso. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modif., nella L. 28 febbraio 1990 n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993 n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993 n. 296). - v. S. nn. 62/1994 e 283/1994 (nel senso dell'infondatezza delle questioni), O. n. 401/1994 (nel senso della manifesta infondatezza). red.: L.I. rev.: S.P.
Come gia' affermato dalla Corte in precedenti pronunce di rigetto di analoghe questioni, la disciplina dell'espulsione dello straniero extracomunitario sottoposto a custodia cautelare non contrasta con l'art. 3, ne' con l'art. 27, Cost.: quanto al primo parametro, infatti, si rileva che la scelta legislativa di limitare la possibilita' di espulsione alle sole ipotesi di reato per le quali la custodia in carcere non sia l'unica misura applicabile (escludendo le piu' gravi ipotesi indicate dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.), non e' illogica e arbitraria, ma riflette un giudizio presuntivo di minore gravita' delle ipotesi suddette, mentre, quanto al secondo, vale il principio per cui la finalita' rieducativa della pena non puo' venire in questione quando il trattamento penitenziario e' interrotto ovvero - come nel caso dell'espulsione - quando e' sospeso. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modif., nella L. 28 febbraio 1990 n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993 n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993 n. 296). - v. S. nn. 62/1994 e 283/1994 (nel senso dell'infondatezza delle questioni), O. n. 401/1994 (nel senso della manifesta infondatezza). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte