Ordinanza 106/1995 (ECLI:IT:COST:1995:106)
Massima numero 22062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/03/1995; Decisione del
22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
ORD. 106/95 B. PROCESSO PENALE - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - POTERE DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO - DENUNCIATA MANCANZA DI IDONEE GARANZIE PER LO STRANIERO ESPULSO, NEL CUI PAESE SIA PREVISTA LA PENA DI MORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 106/95 B. PROCESSO PENALE - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - POTERE DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO - DENUNCIATA MANCANZA DI IDONEE GARANZIE PER LO STRANIERO ESPULSO, NEL CUI PAESE SIA PREVISTA LA PENA DI MORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Dall'art. 10 Cost. non si desumono - ai fini dell'espulsione dello straniero extracomunitario in stato di custodia cautelare - limiti basati sulla considerazione degli ordinamenti penali vigenti nei paesi di origine o di provenienza dello stesso; in ogni caso, la disciplina legislativa impone al giudice, cui sia stato chiesto da parte dell'interessato di provvedere all'espulsione, di valutare la sussistenza "di gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumita' in conseguenza di eventi bellici o epidemie". (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 10 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1990 n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993 n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993 n. 296; questione sollevata in relazione all'ipotesi in cui per il reato ascritto allo straniero espulso sia prevista la pena di morte nel paese di origine o di provenienza). red.: L.I. rev.: S.P.
Dall'art. 10 Cost. non si desumono - ai fini dell'espulsione dello straniero extracomunitario in stato di custodia cautelare - limiti basati sulla considerazione degli ordinamenti penali vigenti nei paesi di origine o di provenienza dello stesso; in ogni caso, la disciplina legislativa impone al giudice, cui sia stato chiesto da parte dell'interessato di provvedere all'espulsione, di valutare la sussistenza "di gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumita' in conseguenza di eventi bellici o epidemie". (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 10 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1990 n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993 n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993 n. 296; questione sollevata in relazione all'ipotesi in cui per il reato ascritto allo straniero espulso sia prevista la pena di morte nel paese di origine o di provenienza). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte