Ordinanza 106/1995 (ECLI:IT:COST:1995:106)
Massima numero 22063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/03/1995; Decisione del
22/03/1995
Deposito del 31/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
ORD. 106/95 C. PROCESSO PENALE - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - POTERE DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO - DENUNCIATA INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE COSTITUZIONALMENTE PREVISTE PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO, NONCHE' DELL'OBBLIGO DI COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE DERIVANTI DAI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 106/95 C. PROCESSO PENALE - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - POTERE DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO - DENUNCIATA INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE COSTITUZIONALMENTE PREVISTE PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO, NONCHE' DELL'OBBLIGO DI COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE DERIVANTI DAI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'espulsione dello straniero extracomunitario sottoposto a custodia cautelare non e' censurabile sotto il profilo del mancato rispetto delle procedure previste, per i provvedimenti di clemenza, dall'art. 79 Cost., giacche' essa non si configura come causa di estinzione del reato o della pena, ma come un'ipotesi di sospensione della custodia cautelare in carcere (cosi' come l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in giudicato costituisce una causa di sospensione della esecuzione della pena detentiva). Ne' risulta utilmente invocato l'art. 81 Cost., sotto il profilo della mancata copertura finanziaria delle "maggiori spese" derivanti dalla procedura di espulsione, dovendosi tener conto che quest'ultima e' finalizzata a ridurre l'enorme affollamento carcerario, e dunque comporta prevedibilmente anche una riduzione della spesa. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 79 e 81 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993, n. 296). red.: L.I. rev.: S.P.
L'espulsione dello straniero extracomunitario sottoposto a custodia cautelare non e' censurabile sotto il profilo del mancato rispetto delle procedure previste, per i provvedimenti di clemenza, dall'art. 79 Cost., giacche' essa non si configura come causa di estinzione del reato o della pena, ma come un'ipotesi di sospensione della custodia cautelare in carcere (cosi' come l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in giudicato costituisce una causa di sospensione della esecuzione della pena detentiva). Ne' risulta utilmente invocato l'art. 81 Cost., sotto il profilo della mancata copertura finanziaria delle "maggiori spese" derivanti dalla procedura di espulsione, dovendosi tener conto che quest'ultima e' finalizzata a ridurre l'enorme affollamento carcerario, e dunque comporta prevedibilmente anche una riduzione della spesa. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 79 e 81 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993, n. 296). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte