Sentenza 107/1995 (ECLI:IT:COST:1995:107)
Massima numero 22064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
22065
Titolo
SENT. 107/95 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA - CONTRIBUTI DOVUTI DAI CITTADINI "NON MUTUATI" PER GLI ANNI 1984 E 1985 - COMMISURAZIONE AL 5, 50 PER CENTO DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF, SENZA LIMITE DI MASSIMALE -DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI CONTRIBUENTI, NONCHE' RISPETTO AI VERSAMENTI RICHIESTI AGLI STESSI NON MUTUATI PER GLI ANNI PRECEDENTI E SUCCESSIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 107/95 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA - CONTRIBUTI DOVUTI DAI CITTADINI "NON MUTUATI" PER GLI ANNI 1984 E 1985 - COMMISURAZIONE AL 5, 50 PER CENTO DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF, SENZA LIMITE DI MASSIMALE -DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI CONTRIBUENTI, NONCHE' RISPETTO AI VERSAMENTI RICHIESTI AGLI STESSI NON MUTUATI PER GLI ANNI PRECEDENTI E SUCCESSIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'imposizione ai cittadini "non mutuati" - per gli anni 1984 e 1985 - di un contributo di malattia pari al 5, 50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF, senza alcun limite di massimale, riguarda un contesto temporale connotato da disarmonie e incoerenze fra le varie disposizioni in materia di prelievo contributivo, dovute all'assenza di criteri di omogenea ripartizione degli oneri e giustificabili alla luce del criterio di gradualita' nel progressivo transito dal vecchio sistema mutualistico a quello contributivo generale; deve, percio', escludersi la denunciata violazione dell'art. 3 Cost., tanto piu' in quanto il giudice 'a quo' non indica - ne' si vede come potrebbe individuare - un puntuale 'tertium comparationis' da assumere per la prospettata disparita' di trattamento "rispetto agli altri contribuenti". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma sesto, d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, conv. nella l. 18 maggio 1993, n. 67). - Sulle incoerenze e le disarmonie normative relative alla contribuzione sanitaria e sulla necessita' di un sistema di entrata univoco e certo, v. S. nn. 167/1986, 431/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
L'imposizione ai cittadini "non mutuati" - per gli anni 1984 e 1985 - di un contributo di malattia pari al 5, 50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF, senza alcun limite di massimale, riguarda un contesto temporale connotato da disarmonie e incoerenze fra le varie disposizioni in materia di prelievo contributivo, dovute all'assenza di criteri di omogenea ripartizione degli oneri e giustificabili alla luce del criterio di gradualita' nel progressivo transito dal vecchio sistema mutualistico a quello contributivo generale; deve, percio', escludersi la denunciata violazione dell'art. 3 Cost., tanto piu' in quanto il giudice 'a quo' non indica - ne' si vede come potrebbe individuare - un puntuale 'tertium comparationis' da assumere per la prospettata disparita' di trattamento "rispetto agli altri contribuenti". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma sesto, d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, conv. nella l. 18 maggio 1993, n. 67). - Sulle incoerenze e le disarmonie normative relative alla contribuzione sanitaria e sulla necessita' di un sistema di entrata univoco e certo, v. S. nn. 167/1986, 431/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte