Sentenza 107/1995 (ECLI:IT:COST:1995:107)
Massima numero 22065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  23/03/1995;  Decisione del  23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22064


Titolo
SENT. 107/95 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA - CONTRIBUTI DOVUTI DAI CITTADINI "NON MUTUATI" PER GLI ANNI 1984 E 1985 - COMMISURAZIONE AL 5,50 PER CENTO DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROGRESSIVITA' TRIBUTARIA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio di progressivita' enunciato dall'art. 53 Cost. concerne l'ordinamento tributario nel suo complesso, ma non vieta che i singoli tributi possano ispirarsi a criteri diversi, onde - a prescindere dal problema della natura tributaria o meno del contributo di malattia - deve comunque escludersi che contrasti con il suddetto principio l'imposizione ai cittadini "non mutuati", per gli anni 1984 e 1985, di un contributo di malattia pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di costituzionlita' dell'art. 1, comma sesto, del d.l. 18 gennaio 1993 n. 9, conv. nella l. 18 marzo 1993 n. 67). - Sul principio di progressivita' tributaria (e i suoi limiti ) v. S. nn. 159/1985, 263/1994; sulla natura del contributo di malattia, la Corte ha in varie occasioni escluso la sussistenza di caratteristiche tributarie "certe", ma di recente ha riscontrato nella sua disciplina gli elementi di fondo che connotano le leggi "tributarie" (sottratte alla possibilita' di 'referendum' abrogativo): in tal senso, v. S. n. 2/1995. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte