Sentenza 108/1995 (ECLI:IT:COST:1995:108)
Massima numero 21535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 108/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI LEGITTIMATI - CORRISPONDENZA, DI REGOLA, CON LE PARTI COSTITUITE (O INTERVENUTE) NEL GIUDIZIO 'A QUO - DEROGHE AL PRINCIPIO - POSSIBILITA' - GIUSTIFICAZIONE - GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA DEI TITOLARI DI POSIZIONI SOGGETTIVE DIRETTAMENTE INCISE DALL'ESITO DEL GIUDIZIO.
SENT. 108/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI LEGITTIMATI - CORRISPONDENZA, DI REGOLA, CON LE PARTI COSTITUITE (O INTERVENUTE) NEL GIUDIZIO 'A QUO - DEROGHE AL PRINCIPIO - POSSIBILITA' - GIUSTIFICAZIONE - GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA DEI TITOLARI DI POSIZIONI SOGGETTIVE DIRETTAMENTE INCISE DALL'ESITO DEL GIUDIZIO.
Testo
Il principio di corrispondenza delle parti del giudizio incidentale di costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio principale - tra le quali vanno ricomprese quelle che avevano assunto in esso la veste di interventore 'ad adiuvandum'- puo' essere eccezionalmente derogato in alcuni casi, non potendosi ammettere, alla luce dell'art. 24 Cost., che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni soggettive senza che vi sia la possibilita' giuridica per i titolari delle medesime posizioni di "difenderle" come parti nel processo stesso. - V. S. nn. 315/1992, 314/1992, nonche' la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Il principio di corrispondenza delle parti del giudizio incidentale di costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio principale - tra le quali vanno ricomprese quelle che avevano assunto in esso la veste di interventore 'ad adiuvandum'- puo' essere eccezionalmente derogato in alcuni casi, non potendosi ammettere, alla luce dell'art. 24 Cost., che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni soggettive senza che vi sia la possibilita' giuridica per i titolari delle medesime posizioni di "difenderle" come parti nel processo stesso. - V. S. nn. 315/1992, 314/1992, nonche' la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25