Sentenza 108/1995 (ECLI:IT:COST:1995:108)
Massima numero 21543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 108/95 I. DIRITTI DI AUTORE - UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA DELL'INGEGNO - NOLEGGIO A TERZI DI ESEMPLARI DI OPERA MUSICALE - DIRITTO ESCLUSIVO DELL'AUTORE - DIVIETO PER GLI ACQUIRENTI DI 'COMPACT DISC' (O SUPPORTI SIMILARI) DI NOLEGGIARLI A TERZI SENZA IL CONSENSO DELL'AUTORE - DENUNCIATA MENOMAZIONE IRRAGIONEVOLE DELLA POSSIBILITA' DI FRUIZIONE DI OPERE ARTISTICHE (IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA) NONCHE' ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 108/95 I. DIRITTI DI AUTORE - UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA DELL'INGEGNO - NOLEGGIO A TERZI DI ESEMPLARI DI OPERA MUSICALE - DIRITTO ESCLUSIVO DELL'AUTORE - DIVIETO PER GLI ACQUIRENTI DI 'COMPACT DISC' (O SUPPORTI SIMILARI) DI NOLEGGIARLI A TERZI SENZA IL CONSENSO DELL'AUTORE - DENUNCIATA MENOMAZIONE IRRAGIONEVOLE DELLA POSSIBILITA' DI FRUIZIONE DI OPERE ARTISTICHE (IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA) NONCHE' ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La tutela del diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi. Nella specie, legittimamente la L. n. 633 del 1941 riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggiare a terzi l'opera musicale e gli esemplari in cui e' riprodotta, precludendo agli acquirenti di 'compact disc' (o supporti similari) la possibilita' di noleggiarli a terzi senza il consenso dell'autore. Tale disciplina risponde, infatti, ad un bilanciamento di interessi non irragionevole, conforme ad esigenze di tutela della "proprieta' intellettuale" (artt. 33, 35 e 42 Cost.) e positivamente finalizzato ad incentivare la produzione artistica, letteraria e scientifica, nonche' a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) e promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9 cost.); senza, peraltro, che risulti sacrificata la liberta' di iniziativa economica di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori), ne' ostacolata la generale diffusione e fruizione delle opere musicali (grazie anche all'imponente sviluppo radiotelevisivo e concertistico). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 19, 61, 68 e 109 della L. 22 aprile 1941, n. 633). - Sulla tutela della proprieta' intellettuale (riconosciuta, tra l'altro, nella Dichiarazione universale ed europea dei diritti dell'uomo, nel Trattato CEE ed in quello di Maastricht), v. O. n. 361/1988, S. nn. 110/1973, 65/1972, 25/1968; sulla stretta connessione fra tutela degli autori e tutela della cultura, v. S. n. 241/1990; e, nel senso della loro conciliabilita' con la liberta' di iniziativa economica, O. n. 361/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
La tutela del diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi. Nella specie, legittimamente la L. n. 633 del 1941 riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggiare a terzi l'opera musicale e gli esemplari in cui e' riprodotta, precludendo agli acquirenti di 'compact disc' (o supporti similari) la possibilita' di noleggiarli a terzi senza il consenso dell'autore. Tale disciplina risponde, infatti, ad un bilanciamento di interessi non irragionevole, conforme ad esigenze di tutela della "proprieta' intellettuale" (artt. 33, 35 e 42 Cost.) e positivamente finalizzato ad incentivare la produzione artistica, letteraria e scientifica, nonche' a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) e promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9 cost.); senza, peraltro, che risulti sacrificata la liberta' di iniziativa economica di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori), ne' ostacolata la generale diffusione e fruizione delle opere musicali (grazie anche all'imponente sviluppo radiotelevisivo e concertistico). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 19, 61, 68 e 109 della L. 22 aprile 1941, n. 633). - Sulla tutela della proprieta' intellettuale (riconosciuta, tra l'altro, nella Dichiarazione universale ed europea dei diritti dell'uomo, nel Trattato CEE ed in quello di Maastricht), v. O. n. 361/1988, S. nn. 110/1973, 65/1972, 25/1968; sulla stretta connessione fra tutela degli autori e tutela della cultura, v. S. n. 241/1990; e, nel senso della loro conciliabilita' con la liberta' di iniziativa economica, O. n. 361/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte