Sentenza 109/1995 (ECLI:IT:COST:1995:109)
Massima numero 22068
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
22069
Titolo
SENT. 109/95 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ORGANI "PARITETICI" PREVISTI DALLO STATUTO SPECIALE - COMMISSIONE PARITETICA PER LE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA - NOMINA DEL PRESIDENTE - INDICAZIONE UNILATERALE DA PARTE DELLO STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME IN RELAZIONE A DECRETO MINISTERIALE INTERAMENTE SOSTITUITO DA ALTRO SUCCESSIVO - INAMMISSIBILITA' PER CARENZA DI INTERESSE.
SENT. 109/95 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ORGANI "PARITETICI" PREVISTI DALLO STATUTO SPECIALE - COMMISSIONE PARITETICA PER LE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA - NOMINA DEL PRESIDENTE - INDICAZIONE UNILATERALE DA PARTE DELLO STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME IN RELAZIONE A DECRETO MINISTERIALE INTERAMENTE SOSTITUITO DA ALTRO SUCCESSIVO - INAMMISSIBILITA' PER CARENZA DI INTERESSE.
Testo
Il conflitto di attribuzione proposto dalle Province autonome avverso il decreto del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 - nella parte relativa all'indicazione unilaterale, da parte dello Stato, del Presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, giacche' il citato decreto risulta superato ed assorbito dal successivo decreto ministeriale 24 agosto 1994 (sostitutivo del precedente ed esso pure impugnato dalle Province), onde e' a quest'ultimo che deve restringersi il conflitto in esame. red.: L.I. rev.: S.P.
Il conflitto di attribuzione proposto dalle Province autonome avverso il decreto del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 - nella parte relativa all'indicazione unilaterale, da parte dello Stato, del Presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, giacche' il citato decreto risulta superato ed assorbito dal successivo decreto ministeriale 24 agosto 1994 (sostitutivo del precedente ed esso pure impugnato dalle Province), onde e' a quest'ultimo che deve restringersi il conflitto in esame. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte