Sentenza 109/1995 (ECLI:IT:COST:1995:109)
Massima numero 22069
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  23/03/1995;  Decisione del  23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22068


Titolo
SENT. 109/95 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ORGANI "PARITETICI" PREVISTI DALLO STATUTO SPECIALE - COMMISSIONE PARITETICA PER LE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA - NOMINA DEL PRESIDENTE -INDICAZIONE UNILATERALE DA PARTE DELLO STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.

Testo
La nomina del presidente della Commissione paritetica di cui all'art. 107, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non puo' che derivare dalla scelta effettuata da parte degli altri componenti della Commissione, salva l'ipotesi di una previa intesa tra gli enti coinvolti dall'ambito di attivita' della Commissione stessa, atteso che l'art. 107 riferisce la "pariteticita'" alla Commissione complessivamente considerata, e, quindi, non solo alla nomina dei suoi componenti, ma anche a quella degli organi cui spetta un ruolo essenziale per il suo funzionamento, coerentemente alla finalita' della sua istituzione. Pertanto, non spetta allo Stato nominare unilateralmente il Presidente della suddetta Commissione paritetica, e conseguentemente va annullato il decreto 24 agosto 1994 del Ministro per la funzione pubblica. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107  co. 1

Altri parametri e norme interposte