Sentenza 110/1995 (ECLI:IT:COST:1995:110)
Massima numero 22070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 110/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' VOLTA AD INDUBBIARE L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE ASSUNTA COME "DIRITTO VIVENTE" - DISTINZIONE DALLE QUESTIONI DI MERA INTERPRETAZIONE - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - REIEZIONE DI ECCEZIONE DELL'AVVOCATURA DI STATO.
SENT. 110/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' VOLTA AD INDUBBIARE L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE ASSUNTA COME "DIRITTO VIVENTE" - DISTINZIONE DALLE QUESTIONI DI MERA INTERPRETAZIONE - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - REIEZIONE DI ECCEZIONE DELL'AVVOCATURA DI STATO.
Testo
Attraverso il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale non puo' richiedersi una sorta di revisione in grado ulteriore dell'interpretazione offerta dalla Cassazione, giacche' si attribuirebbe alla Corte costituzionale un ruolo di giudice della impugnazione che non le compete; quando, invece, il giudice 'a quo' assuma tale interpretazione in termini di "diritto vivente", allora e' consentito richiedere l'intervento del giudice delle leggi, affinche' controlli la compatibilita' dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali. (Alla stregua di tali criteri, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 67 della legge fallimentare, nella parte in cui - secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione - fa risalire alla data di apertura dell'amministrazione controllata gli effetti della successiva dichiarazione di fallimento, ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria). v. S. nn. 271/1991, 456/1989; O. nn. 410/1994, 44/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Attraverso il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale non puo' richiedersi una sorta di revisione in grado ulteriore dell'interpretazione offerta dalla Cassazione, giacche' si attribuirebbe alla Corte costituzionale un ruolo di giudice della impugnazione che non le compete; quando, invece, il giudice 'a quo' assuma tale interpretazione in termini di "diritto vivente", allora e' consentito richiedere l'intervento del giudice delle leggi, affinche' controlli la compatibilita' dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali. (Alla stregua di tali criteri, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 67 della legge fallimentare, nella parte in cui - secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione - fa risalire alla data di apertura dell'amministrazione controllata gli effetti della successiva dichiarazione di fallimento, ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria). v. S. nn. 271/1991, 456/1989; O. nn. 410/1994, 44/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte