Sentenza 110/1995 (ECLI:IT:COST:1995:110)
Massima numero 22071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  23/03/1995;  Decisione del  23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22070  22072  22073


Titolo
SENT. 110/95 B. PROCEDURE FALLIMENTARI - FALLIMENTO SUSSEGUENTE AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AZIONE REVOCATORIA - COMPUTO DEL "PERIODO SOSPETTO" - DECORRENZA (A RITROSO) DALLA DATA DI APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE, AGLI EFFETTI REVOCATORI, TRA VICENDE PROCEDURALI DIVERSE) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' lesivo del precetto dell'eguaglianza il consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione che - in caso di fallimento consecutivo a precedente amministrazione controllata - fa risalire all'inizio di quest'ultima il 'dies a quo' del "periodo sospetto" rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria: identica, infatti, nella sua essenza, e' la patologia dell'impresa che e' alla base del fallimento e dell'amministrazione controllata sfociata nel fallimento (pur se piu' favorevole era la prognosi 'ex ante' formulata nel secondo caso) e tale comune denominatore rende non irragionevole l'equiparazione delle due vicende procedurali agli effetti dei termini revocatori. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 67 della legge fallimentare). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte