Sentenza 110/1995 (ECLI:IT:COST:1995:110)
Massima numero 22072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  23/03/1995;  Decisione del  23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22070  22071  22073


Titolo
SENT. 110/95 C. PROCEDURE FALLIMENTARI - FALLIMENTO SUSSEGUENTE A PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AZIONE REVOCATORIA - COMPUTO DEL "PERIODO SOSPETTO" - DECORRENZA (A RITROSO) DALLA DATA DI APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ASSERITA CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER IL CONVENUTO IN REVOCATORIA, DI PROVARE LA PROPRIA 'INSCENTIA DECOCTIONIS' - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'interpretazione data all'art. 67 della legge fallimentare della Cassazione, secondo cui - ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria - gli effetti della dichiarazione di fallimento susseguente ad amministrazione controllata debbono farsi risalire a quest'ultima, non lede il diritto di difesa del convenuto in revocatoria, giacche' - secondo la stessa Cassazione - non comporta, sul piano soggettivo, alcuna presunzione di consapevolezza, da parte del creditore beneficiario dell'atto revocando, in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza all'epoca in cui l'atto fu compiuto, essendo invece l'accertamento della consapevolezza ( o della non consapevolezza) soggetto al regime dell'onere probatorio risultante dai commi primo e secondo dell'art. 67 della legge fallimentare, senza che alcuna presunzione - in un senso o nell'altro - possa dedursi dalla prognosi espressa nel decreto di ammissione all'amministrazione controllata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 67, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte