Sentenza 110/1995 (ECLI:IT:COST:1995:110)
Massima numero 22073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 110/95 D. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO SUSSEGUENTE AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AZIONE REVOCATORIA - COMPUTO DEL "PERIODO SOSPETTO" - DECORRENZA (A RITROSO) DALLA DATA DI APERTURA DELL' AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ASSERITA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA DEL VIZIO DENUNCIATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 110/95 D. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO SUSSEGUENTE AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AZIONE REVOCATORIA - COMPUTO DEL "PERIODO SOSPETTO" - DECORRENZA (A RITROSO) DALLA DATA DI APERTURA DELL' AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ASSERITA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA DEL VIZIO DENUNCIATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'interpretazione dell'art. 67 della legge fallimentare che, ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria, fa risalire alla data di apertura dell'amministrazione controllata gli effetti della successiva dichiarazione di fallimento, non e' in contrasto con l'art. 41 Cost., giacche' la lamentata incidenza negativa sul mercato derivante dalla regola suddetta rientra nel non irragionevole bilanciamento - discrezionalmente operato dal legislatore .- con l'utilita' sociale correlata all'esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato stesso e con la parita' di trattamento di tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., della questione di costituzionalita'dell'art. 67, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). - v. la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
L'interpretazione dell'art. 67 della legge fallimentare che, ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria, fa risalire alla data di apertura dell'amministrazione controllata gli effetti della successiva dichiarazione di fallimento, non e' in contrasto con l'art. 41 Cost., giacche' la lamentata incidenza negativa sul mercato derivante dalla regola suddetta rientra nel non irragionevole bilanciamento - discrezionalmente operato dal legislatore .- con l'utilita' sociale correlata all'esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato stesso e con la parita' di trattamento di tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., della questione di costituzionalita'dell'art. 67, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). - v. la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte