Sentenza 111/1995 (ECLI:IT:COST:1995:111)
Massima numero 22090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 111/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - RIFERIMENTO A UNA PLURALITA' DI POSSIBILI INTERPRETAZIONI DELLA DISCIPLINA INDUBBIATA - CARATTERE ONDIVAGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE, QUANDO LA NORMA DA APPLICARE SIA INDIVIDUATA SENZA PERPLESSITA' IN QUELLA RISULTANTE DALL'INTERPRETAZIONE PRESCELTA - FATTISPECIE DI AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 111/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - RIFERIMENTO A UNA PLURALITA' DI POSSIBILI INTERPRETAZIONI DELLA DISCIPLINA INDUBBIATA - CARATTERE ONDIVAGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE, QUANDO LA NORMA DA APPLICARE SIA INDIVIDUATA SENZA PERPLESSITA' IN QUELLA RISULTANTE DALL'INTERPRETAZIONE PRESCELTA - FATTISPECIE DI AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' ritenersi ondivaga la motivazione dell'ordinanza di rimessione che - pur accennando ad altre possibili interpretazioni riscontrate in dottrina e in giurisprudenza - individui senza perplessita' la norma da applicare in quella risultante dall'interpretazione della Cassazione e della prevalente dottrina e in relazione ad essa sollevi la questione di legittimita' costituzionale. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale , l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.
Non puo' ritenersi ondivaga la motivazione dell'ordinanza di rimessione che - pur accennando ad altre possibili interpretazioni riscontrate in dottrina e in giurisprudenza - individui senza perplessita' la norma da applicare in quella risultante dall'interpretazione della Cassazione e della prevalente dottrina e in relazione ad essa sollevi la questione di legittimita' costituzionale. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale , l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte