Sentenza 111/1995 (ECLI:IT:COST:1995:111)
Massima numero 22091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 111/95 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DISTINZIONE DA QUESTIONI DI MERA INTERPRETAZIONE (COME TALI INAMMISSIBILI) - CRITERI - FATTISPECIE DI AMMISSIBILITA'.
SENT. 111/95 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DISTINZIONE DA QUESTIONI DI MERA INTERPRETAZIONE (COME TALI INAMMISSIBILI) - CRITERI - FATTISPECIE DI AMMISSIBILITA'.
Testo
Per aversi questione di costituzionalita' e non di mera interpretazione, e' sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile della quale ritenga di dover fare applicazione e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari o pretestuosi di conformita' a determinate norme costituzionali, e non per chiedere alla Corte soltanto di avallare altre ipotesi interpretative. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio".) - v. S. nn. 58/1995, 463/94, 103/1993, 436/1992 , 274/1991 ed altre. red.: L.I. rev.: S.P.
Per aversi questione di costituzionalita' e non di mera interpretazione, e' sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile della quale ritenga di dover fare applicazione e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari o pretestuosi di conformita' a determinate norme costituzionali, e non per chiedere alla Corte soltanto di avallare altre ipotesi interpretative. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio".) - v. S. nn. 58/1995, 463/94, 103/1993, 436/1992 , 274/1991 ed altre. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte