Sentenza 111/1995 (ECLI:IT:COST:1995:111)
Massima numero 22092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 111/95 C. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - SISTEMA DI PUBBLICITA' - ESIGENZA, RIMARCATA DALLA DOTTRINA, DI UNA URGENTE REVISIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE - VALUTAZIONE, NELLE MORE DI TALE INTERVENTO, DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL SISTEMA ATTUALMENTE IN VIGORE - SPETTANZA ALLA CORTE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.
SENT. 111/95 C. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - SISTEMA DI PUBBLICITA' - ESIGENZA, RIMARCATA DALLA DOTTRINA, DI UNA URGENTE REVISIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE - VALUTAZIONE, NELLE MORE DI TALE INTERVENTO, DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL SISTEMA ATTUALMENTE IN VIGORE - SPETTANZA ALLA CORTE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.
Testo
Il rispetto della discrezionalita' delle scelte legislative e il diffuso auspicio, in dottrina, di una riforma legislativa che renda piu' semplice e sicuro il sistema di pubblicita' in materia di regime patrimoniale della famiglia non possono esonerare la Corte dal valutare se il sistema attualmente vigente presenti aspetti di incostituzionalita' e se l'intervento manipolativo invocato dal giudice 'a quo' sia l'unico costituzionalmente accettabile. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita` - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari, anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.
Il rispetto della discrezionalita' delle scelte legislative e il diffuso auspicio, in dottrina, di una riforma legislativa che renda piu' semplice e sicuro il sistema di pubblicita' in materia di regime patrimoniale della famiglia non possono esonerare la Corte dal valutare se il sistema attualmente vigente presenti aspetti di incostituzionalita' e se l'intervento manipolativo invocato dal giudice 'a quo' sia l'unico costituzionalmente accettabile. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita` - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari, anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte