Reati e pene – Rapina – Rapina impropria – Trattamento sanzionatorio – Possibilità che la pena sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena – Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata – Conseguente carenza di oggetto – Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210033).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell’art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il reato di rapina impropria possa essere diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Successivamente all’ ordinanza di rimessione, la sentenza n. 86 del 2024, in accoglimento di questioni analoghe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., attinente alla rapina impropria – e, in via consequenziale, del suo primo comma, inerente alla rapina propria – nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti: S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 24/2024 - mass. 45976; O. 11/2024 - mass. 45975; O. 213/2023 - mass. 45874; O. 86/2023 - mass. 45496).