Sentenza 111/1995 (ECLI:IT:COST:1995:111)
Massima numero 22095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  23/03/1995;  Decisione del  23/03/1995
Deposito del 06/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22090  22091  22092  22093  22094


Titolo
SENT. 111/95 F. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE SU BENI IMMOBILI A MEZZO DI CONVENZIONE MATRIMONIALE - ASSOGGETTAMENTO A UNA DUPLICE FORMA DI PUBBLICITA' - OPPONIBILITA' AI TERZI CREDITORI - CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE - ANNOTAZIONE A MARGINE DELL'ATTO DI MATRIMONIO, ANZICHE' TRASCRIZIONE SUI REGISTRI IMMOBILIARI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INDEBOLIMENTO DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo l'orientamento interpretativo della Cassazione, la costituzione del fondo patrimoniale su beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale e' opponibile ai terzi creditori a condizione che sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, ultimo comma, cod. civ.), non valendo a tal fine - dopo la riforma del diritto di famiglia -la trascrizione sui registri immobiliari ('ex' artt. 2647 e 2915 cod. civ.), che deve considerarsi una semplice pubblicita'- notizia. Tale soluzione interpretativa - mentre esclude che il sistema pubblicitario del fondo patrimoniale sia lesivo della certezza del diritto e, percio', affetto da irragionevolezza - comporta un onere di doppia ricerca (sui ricorsi di stato civile, oltreche' su quelli immobiliari) che non puo' dirsi eccessivamente gravoso, onde non risultano violati gli artt. 3 e 29 Cost. (quest'ultimo non utilmente invocato, in quanto posto essenzialmente a tutela degli aspetti etico-sociali della famiglia). Conseguentemente deve anche escludersi che l'unica soluzione conforme a costituzione sia quella - invocata dal giudice 'a quo' - di far dipendere dalla trascrizione, anziche' dall'annotazione, l'opponibilita' del vincolo patrimoniale ai terzi creditori. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.). - sull'onere di doppia ricerca connesso al sistema di pubblicita' del regime patrimoniale della famiglia, v. S. n. 311/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte