Sentenza 115/1995 (ECLI:IT:COST:1995:115)
Massima numero 22102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 07/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 115/95 C. REGIONI IN GENERE - VIOLAZIONI IN ORDINE A MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE - IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - UFFICI DESTINATARI DEL PRESCRITTO RAPPORTO - INDIVIDUAZIONE - SPETTANZA DEL RELATIVO POTERE - COMPETENZA DELLA REGIONE - COMPETENZA DELLO STATO QUALORA NELLE SINGOLE FATTISPECIE SIANO RAVVISABILI PROFILI DI PUBBLICA SICUREZZA.
SENT. 115/95 C. REGIONI IN GENERE - VIOLAZIONI IN ORDINE A MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE - IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - UFFICI DESTINATARI DEL PRESCRITTO RAPPORTO - INDIVIDUAZIONE - SPETTANZA DEL RELATIVO POTERE - COMPETENZA DELLA REGIONE - COMPETENZA DELLO STATO QUALORA NELLE SINGOLE FATTISPECIE SIANO RAVVISABILI PROFILI DI PUBBLICA SICUREZZA.
Testo
Conformemente al criterio stabilito dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, spetta alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme attinenti a materie affidate alla competenza regionale, propria o delegata (purche', in quest'ultimo caso, le competenze delegate costituiscano un'integrazione necessaria delle competenze proprie, cosi' che la loro lesione comporti anche una menomazione di queste ultime). Occorre, tuttavia, che nelle singole fattispecie non siano ravvisabili profili di pubblica sicurezza, la cui competenza, ex art. 4 del d.P.R. n. 616, e' riservata allo Stato, fermo restando che per pubblica sicurezza deve intendersi la funzione inerente al mantenimento dell'ordine pubblico, cioe' alla tutela dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari su cui si regge la civile convivenza. - Cfr. S. n. 1034/1988. Sul fondamento della riserva di competenza statale riguardo alla pubblica sicurezza, v. inoltre, in particolare, oltre a S. n. 1034/1988, S. nn. 162/1990, 218/1988 e 77/1987. red.: S.P.
Conformemente al criterio stabilito dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, spetta alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme attinenti a materie affidate alla competenza regionale, propria o delegata (purche', in quest'ultimo caso, le competenze delegate costituiscano un'integrazione necessaria delle competenze proprie, cosi' che la loro lesione comporti anche una menomazione di queste ultime). Occorre, tuttavia, che nelle singole fattispecie non siano ravvisabili profili di pubblica sicurezza, la cui competenza, ex art. 4 del d.P.R. n. 616, e' riservata allo Stato, fermo restando che per pubblica sicurezza deve intendersi la funzione inerente al mantenimento dell'ordine pubblico, cioe' alla tutela dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari su cui si regge la civile convivenza. - Cfr. S. n. 1034/1988. Sul fondamento della riserva di competenza statale riguardo alla pubblica sicurezza, v. inoltre, in particolare, oltre a S. n. 1034/1988, S. nn. 162/1990, 218/1988 e 77/1987. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte