Sentenza 115/1995 (ECLI:IT:COST:1995:115)
Massima numero 22104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 07/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 115/95 E. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - DEPENALIZZAZIONE DISPOSTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 480 DEL 1994 - SOGGETTO O UFFICIO AL QUALE DEVE ESSERE PRESENTATO IL RAPPORTO - INDIVIDUAZIONE IN UFFICI STATALI ANZICHE' REGIONALI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DA REGIONE TOSCANA - ASSERITA INOSSERVANZA, TRA LE DIVERSE DOGLIANZE FORMULATE, DI PRINCIPIO DIRETTIVO DELLA LEGGE DI DELEGA - FINALITA' DI SALVAGUARDIA, DA PARTE DI TALE PRINCIPIO, (ANCHE) DEL RISPETTO DELLE COMPETENZE REGIONALI - AMMISSIBILITA' DELLA CENSURA.
SENT. 115/95 E. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - DEPENALIZZAZIONE DISPOSTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 480 DEL 1994 - SOGGETTO O UFFICIO AL QUALE DEVE ESSERE PRESENTATO IL RAPPORTO - INDIVIDUAZIONE IN UFFICI STATALI ANZICHE' REGIONALI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DA REGIONE TOSCANA - ASSERITA INOSSERVANZA, TRA LE DIVERSE DOGLIANZE FORMULATE, DI PRINCIPIO DIRETTIVO DELLA LEGGE DI DELEGA - FINALITA' DI SALVAGUARDIA, DA PARTE DI TALE PRINCIPIO, (ANCHE) DEL RISPETTO DELLE COMPETENZE REGIONALI - AMMISSIBILITA' DELLA CENSURA.
Testo
Il principio direttivo stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, secondo cui, nella prevista riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e norme connesse o complementari, occorreva individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate, e' evidentemente diretto a salvaguardare (anche) le competenze regionali. Percio', nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, promosso dalla Regione Toscana in quanto nella depenalizzazione di diverse contravvenzioni operata in base a tale legge con il decreto legislativo n. 480 del 1994, gli uffici ai quali va presentato il relativo rapporto sono individuati in organi dello Stato anziche' delle regioni, la censura formulata - fra le altre - per violazione del suddetto principio direttivo deve ritenersi ammissibile. - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Il principio direttivo stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, secondo cui, nella prevista riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e norme connesse o complementari, occorreva individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate, e' evidentemente diretto a salvaguardare (anche) le competenze regionali. Percio', nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, promosso dalla Regione Toscana in quanto nella depenalizzazione di diverse contravvenzioni operata in base a tale legge con il decreto legislativo n. 480 del 1994, gli uffici ai quali va presentato il relativo rapporto sono individuati in organi dello Stato anziche' delle regioni, la censura formulata - fra le altre - per violazione del suddetto principio direttivo deve ritenersi ammissibile. - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/1993
n. 562
art. 1
co. 1 lett. h)