Sentenza 115/1995 (ECLI:IT:COST:1995:115)
Massima numero 22107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/03/1995;  Decisione del  23/03/1995
Deposito del 07/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22100  22101  22102  22103  22104  22105  22106  22108  22109  22110  22111  22112  22113


Titolo
SENT. 115/95 H. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE TIPOGRAFICA, LITOGRAFICA, FOTOGRAFICA O DI QUALUNQUE ALTRA ARTE DI STAMPA O DI RIPRODUZIONE MECCANICA O CHIMICA IN MOLTEPLICI ESEMPLARI E DELLA NORMA REGOLAMENTARE CIRCA IL CONTENUTO DELLA RELATIVA DOMANDA - PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO AL PREFETTO ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA, NEI CASI RIGUARDANTI LE IMPRESE ARTIGIANE, SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ARTIGIANATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Limitatamente alle ipotesi in cui ricorrano le condizioni, soprattutto di ordine dimensionale, dettate dalla legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, che qualificano le imprese artigiane, e quindi, nei casi in cui siano applicabili a queste, le norme dell'art. 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - relativo all'obbligo della licenza per l'esercizio dell'arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari - e dell'art. 199 del regolamento di esecuzione, emanato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, che a sua volta stabilisce il contenuto della domanda, sono riconducibili alle competenze regionali - ex art. 117 Cost. - in materia di artigianato. Entro tali limiti, pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni ad opera, rispettivamente, degli artt. 17-bis e 221-bis del citato testo unico - introdotti, il primo, dall'art. 3, comma 1, e il secondo dall'art. 7, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - secondo il riparto delle attribuzioni statali e regionali stabilito in proposito, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale (limitatamente alle imprese artigiane) dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto dall'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  28/12/1993  n. 562  art. 1    co. 1  lett. h)