Sentenza 115/1995 (ECLI:IT:COST:1995:115)
Massima numero 22108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/03/1995;  Decisione del  23/03/1995
Deposito del 07/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22100  22101  22102  22103  22104  22105  22106  22107  22109  22110  22111  22112  22113


Titolo
SENT. 115/95 I. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL MESTIERE DI GUIDA, INTERPRETE, CORRIERE, PORTATORE ALPINO - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Nei limiti in cui, dopo l'entrata in vigore delle leggi 2 gennaio 1989, n. 6, e 8 marzo 1991, n. 81 - le quali hanno trasformato in vere e proprie professioni liberali le attivita', rispettivamente, di guida alpina e di maestro di sci - e' tuttora applicabile, la disposizione dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'obbligo della licenza "per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci", attiene evidentemente (cfr. legge 17 maggio 1983, n. 217) alla materia del turismo, di spettanza regionale, non essendo ravvisabili esigenze di pubblica sicurezza. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni, operata con l'art. 17 bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale (nei limiti suddetti) dell'impugnato art. 17 quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  28/12/1993  n. 562  art. 1    co. 1  lett. h)