Sentenza 115/1995 (ECLI:IT:COST:1995:115)
Massima numero 22109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 07/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 115/95 L. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA LICENZA PER GLI STRANIERI CHE INTENDANO ESERCITARE MESTIERI AMBULANTI IN OCCASIONE DI FESTE, FIERE, MERCATI O ALTRE PUBBLICHE RIUNIONI - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE DI COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 115/95 L. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA LICENZA PER GLI STRANIERI CHE INTENDANO ESERCITARE MESTIERI AMBULANTI IN OCCASIONE DI FESTE, FIERE, MERCATI O ALTRE PUBBLICHE RIUNIONI - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE DI COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La disposizione dell'art. 124, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'obbligo della licenza per gli stranieri che intendano esercitare mestieri ambulanti in occasioni di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni, attiene - come la Corte ha gia' avuto modo di affermare - alle funzioni di polizia locale di competenza regionale. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni, ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch' esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - Cfr. S. n. 1034/1988. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
La disposizione dell'art. 124, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'obbligo della licenza per gli stranieri che intendano esercitare mestieri ambulanti in occasioni di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni, attiene - come la Corte ha gia' avuto modo di affermare - alle funzioni di polizia locale di competenza regionale. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni, ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch' esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - Cfr. S. n. 1034/1988. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/1993
n. 562
art. 1
co. 1 lett. h)