Sentenza 115/1995 (ECLI:IT:COST:1995:115)
Massima numero 22110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 07/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 115/95 M. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DI RICEZIONE ED OSPITALITA' STAGIONALE ESERCITATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI - TRASMISSIONE DEL RELATIVO RAPPORTO ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 115/95 M. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DI RICEZIONE ED OSPITALITA' STAGIONALE ESERCITATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI - TRASMISSIONE DEL RELATIVO RAPPORTO ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Non vi e' dubbio che le attivita' di ricezione ed ospitalita' stagionale esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, (in cui consiste tipicamente l'agriturismo) indicate dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, rientrino nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, di competenza regionale. Pertanto, in ordine alle fattispecie contravvenzionali gia' previste nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riguardo all'esercizio di queste attivita' in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' - fattispecie depenalizzate ai sensi degli artt. 17-bis e 221-bis dello stesso testo unico, introdotti, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 1993, n. 480 - la competenza ad irrogare le ora comminate sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, non essendo ravvisabili profili di tutela dell'ordine pubblico, spetta alle regioni. Di conseguenza, l'impugnato art. 8-bis della legge n. 730 del 1985 - introdotto a sua volta dall'art. 12, comma 2, del d. lgs. n. 480 del 1994 - deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il rapporto relativo a tali violazioni e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziche' all'ufficio regionale competente. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Non vi e' dubbio che le attivita' di ricezione ed ospitalita' stagionale esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, (in cui consiste tipicamente l'agriturismo) indicate dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, rientrino nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, di competenza regionale. Pertanto, in ordine alle fattispecie contravvenzionali gia' previste nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riguardo all'esercizio di queste attivita' in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' - fattispecie depenalizzate ai sensi degli artt. 17-bis e 221-bis dello stesso testo unico, introdotti, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 1993, n. 480 - la competenza ad irrogare le ora comminate sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, non essendo ravvisabili profili di tutela dell'ordine pubblico, spetta alle regioni. Di conseguenza, l'impugnato art. 8-bis della legge n. 730 del 1985 - introdotto a sua volta dall'art. 12, comma 2, del d. lgs. n. 480 del 1994 - deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il rapporto relativo a tali violazioni e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziche' all'ufficio regionale competente. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/1993
n. 562
art. 1
co. 1 lett. h)