Sentenza 115/1995 (ECLI:IT:COST:1995:115)
Massima numero 22111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 07/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 115/95 N. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI IN TEMA DI LICENZA PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PER IL TRASPORTO DI PERSONE O DI MATERIALI ACCOMPAGNATI DA PERSONE - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE URBANA - ESCLUSIONE - CONNESSIONE DELLA NORMATIVA 'DE QUA' A FUNZIONI RISERVATE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 115/95 N. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI IN TEMA DI LICENZA PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PER IL TRASPORTO DI PERSONE O DI MATERIALI ACCOMPAGNATI DA PERSONE - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE URBANA - ESCLUSIONE - CONNESSIONE DELLA NORMATIVA 'DE QUA' A FUNZIONI RISERVATE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo della licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone, e' intimamente connessa alla funzione - esercitata dall'ISPESL - di "omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione", ivi compresi gli ascensori e i montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415. Pertanto, trattandosi di funzione riservata allo Stato, in seguito alla depenalizzazione della relativa violazione ad opera dell'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare, per la stessa, le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato. Deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alle regioni, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies dello stesso testo unico (anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994) - ma agli uffici regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 562 - del citato art. 17-quinquies, 'in parte qua'). - Riguardo alle funzioni dell'ISPELS v., in particolare, S. n. 74/1987. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
La disposizione dell'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo della licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone, e' intimamente connessa alla funzione - esercitata dall'ISPESL - di "omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione", ivi compresi gli ascensori e i montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415. Pertanto, trattandosi di funzione riservata allo Stato, in seguito alla depenalizzazione della relativa violazione ad opera dell'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare, per la stessa, le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato. Deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alle regioni, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies dello stesso testo unico (anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994) - ma agli uffici regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 562 - del citato art. 17-quinquies, 'in parte qua'). - Riguardo alle funzioni dell'ISPELS v., in particolare, S. n. 74/1987. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/1993
n. 562
art. 1
co. 1 lett. h)