Sentenza 115/1995 (ECLI:IT:COST:1995:115)
Massima numero 22112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/03/1995; Decisione del
23/03/1995
Deposito del 07/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Titolo
SENT. 115/95 O. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI IN TEMA DI AVVISO PREVENTIVO PER CHI INTENDE FARE ESEGUIRE IN LUOGO PUBBLICO, APERTO O ESPOSTO AL PUBBLICO AZIONI DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE, NONCHE' IN MATERIA DI TURISMO E SPETTACOLO - ESCLUSIONE - RILEVANZA, NELLA NORMATIVA 'DE QUA', DELLA TUTELA DI INTERESSI DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 115/95 O. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI IN TEMA DI AVVISO PREVENTIVO PER CHI INTENDE FARE ESEGUIRE IN LUOGO PUBBLICO, APERTO O ESPOSTO AL PUBBLICO AZIONI DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE, NONCHE' IN MATERIA DI TURISMO E SPETTACOLO - ESCLUSIONE - RILEVANZA, NELLA NORMATIVA 'DE QUA', DELLA TUTELA DI INTERESSI DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non vi e' dubbio che l'art. 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'obbligo dell'avviso preventivo per chi intende fare eseguire in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico azioni destinate alla riproduzione cinematografica, e' norma diretta, almeno prevalentemente, alla tutela di interessi, quali l'ordine pubblico e il buon costume, di sicura competenza statale. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione, ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - della relativa violazione, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato. Deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alle regioni, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. (anch'esso introdotto dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994) - ma agli uffici regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 563 - dell'indicato art. 17-quinquies, 'in parte qua'). - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Non vi e' dubbio che l'art. 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'obbligo dell'avviso preventivo per chi intende fare eseguire in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico azioni destinate alla riproduzione cinematografica, e' norma diretta, almeno prevalentemente, alla tutela di interessi, quali l'ordine pubblico e il buon costume, di sicura competenza statale. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione, ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - della relativa violazione, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato. Deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alle regioni, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. (anch'esso introdotto dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994) - ma agli uffici regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 563 - dell'indicato art. 17-quinquies, 'in parte qua'). - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/1993
n. 562
art. 1
co. 1 lett. h)