Sentenza 115/1995 (ECLI:IT:COST:1995:115)
Massima numero 22113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/03/1995;  Decisione del  23/03/1995
Deposito del 07/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22100  22101  22102  22103  22104  22105  22106  22107  22108  22109  22110  22111  22112


Titolo
SENT. 115/95 P. SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA DICHIARAZIONE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA DI AFFITTARE CAMERE O APPARTAMENTI MOBILIATI, O ALTRIMENTI DARE ALLOGGIO PER MERCEDE - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITA INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE - ESIGENZE RICONDUCIBILI A FUNZIONI RISERVATE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Anche se - come la Corte ha affermato - l'esercizio dell'attivita' di affittacamere rientra nella materia del turismo e dell'industria alberghiera di cui all'art. 117 Cost., e le relative funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni ai sensi degli artt. 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, la disposizione dell'art. 108 del testo univo delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo della preventiva dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'industria di affittare camere o appartementi mobilitati, o altrimenti dare alloggio per mercede, e' dettata - come pure la Corte ha avuto modo di rilevare - per finalita' di pubblica sicurezza, in quanto la prescritta dichiarazione mira all'acquisizione di una serie di elementi obiettivi (indicati nell'art. 192 del regolamento di esecuzione) necessari all'esercizio - attraverso i controlli sull'identita' delle persone alloggiate e sui loro movimenti - di funzioni riservate allo Stato. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione della relativa violazione ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare per la stessa le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze sttali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato, e deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alla Regione, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies - ma all'ufficio regionale competente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 562 - dell'indicato art. 17-quinquies dello stesso testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994, - 'in parte qua'.) - Cfr. S. n. 618/1988. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  28/12/1993  n. 562  art. 1    co. 1  lett. h)