Ordinanza 118/1995 (ECLI:IT:COST:1995:118)
Massima numero 22099
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  07/04/1995;  Decisione del  07/04/1995
Deposito del 07/04/1995; Pubblicazione in G. U. 12/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22098


Titolo
ORD. 118/95 B. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE (CD. 'PAR CONDICIO') DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - REGOLAMENTAZIONE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI DEL 23 APRILE 1995 - ATTO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE DI ALCUNI 'REFERENDUM' NEI CONFRONTI DEL SUDDETTO GARANTE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal comitato promotore di alcuni 'referendum' abrogativi nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in relazione al provvedimento di regolamentazione della propaganda elettorale adottato da quest'ultimo il 22 marzo 1995, va dichiarato inammissibile, in quanto l'atto del Garante si riferisce alla tornata elettorale del 23 aprile 1995 e non e' destinato a incidere sotto alcun profilo nella disciplina della campagna referendaria, onde e' palesemente inidoneo a ledere la sfera di attribuzioni dei ricorrenti. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 0  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 0  art. 37    co. 4