Sentenza 119/1995 (ECLI:IT:COST:1995:119)
Massima numero 21308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
03/04/1995; Decisione del
03/04/1995
Deposito del 13/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Titolo
SENT. 119/95 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI - POSSIBILITA', RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DELL'INCOLPATO, DI OPTARE PER L'AUTODIFESA - IPOTESI DI NON PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLA SCELTA - LAMENTATA COMPROMISSIONE DELL'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA DELL'AUTODIFESA - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - SPECIFICITA' DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI MAGISTRATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 119/95 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI - POSSIBILITA', RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DELL'INCOLPATO, DI OPTARE PER L'AUTODIFESA - IPOTESI DI NON PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLA SCELTA - LAMENTATA COMPROMISSIONE DELL'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA DELL'AUTODIFESA - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - SPECIFICITA' DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI MAGISTRATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto che la garanzia assicurata dall'art. 24 della Costituzione non preclude che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alla struttura ed alle caratteristiche dei singoli procedimenti, a condizione che ne vengano garantiti lo scopo e la funzione, e cioe' l'effettivita' del contraddittorio, la scelta del legislatore, nel senso della possibilita' dell'autodifesa nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, e' fondata sulla riconosciuta attitudine di chi e' professionalmente investito di funzione giurisdizionale a far derivare esclusivamente dalla propria valutazione tecnica la linea difensiva circa i comportamenti contestatigli come illecito disciplinare. Una volta che il magistrato incolpato abbia compiuto l'opzione di non avvalersi di un difensore, la sezione disciplinare del C.S.M. deve astenersi da ogni sindacato sulla sua attitudine difensiva, perche' la compenetrazione fra il bagaglio tecnico riconosciuto dal legislatore come proprio del magistrato, la sua posizione professionale e l'esercizio della giurisdizione, esclude in partenza che si possa qualificare la di lui difesa come piu' o meno "idonea". (Non fondatezza, in riferimento all' art. 24, secondo comma, e - sotto l'anzidetto profilo - all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511). - Sulla conformazione del diritto di difesa a caratteristiche e struttura dei singoli procedimenti, 'ex plurimis', S. nn. 351/1989 e 202/1975. Sulla specificita' del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, S. n. 220/1994. red.: A. Greco
Posto che la garanzia assicurata dall'art. 24 della Costituzione non preclude che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alla struttura ed alle caratteristiche dei singoli procedimenti, a condizione che ne vengano garantiti lo scopo e la funzione, e cioe' l'effettivita' del contraddittorio, la scelta del legislatore, nel senso della possibilita' dell'autodifesa nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, e' fondata sulla riconosciuta attitudine di chi e' professionalmente investito di funzione giurisdizionale a far derivare esclusivamente dalla propria valutazione tecnica la linea difensiva circa i comportamenti contestatigli come illecito disciplinare. Una volta che il magistrato incolpato abbia compiuto l'opzione di non avvalersi di un difensore, la sezione disciplinare del C.S.M. deve astenersi da ogni sindacato sulla sua attitudine difensiva, perche' la compenetrazione fra il bagaglio tecnico riconosciuto dal legislatore come proprio del magistrato, la sua posizione professionale e l'esercizio della giurisdizione, esclude in partenza che si possa qualificare la di lui difesa come piu' o meno "idonea". (Non fondatezza, in riferimento all' art. 24, secondo comma, e - sotto l'anzidetto profilo - all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511). - Sulla conformazione del diritto di difesa a caratteristiche e struttura dei singoli procedimenti, 'ex plurimis', S. nn. 351/1989 e 202/1975. Sulla specificita' del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, S. n. 220/1994. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte