Sentenza 119/1995 (ECLI:IT:COST:1995:119)
Massima numero 21309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
03/04/1995; Decisione del
03/04/1995
Deposito del 13/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Titolo
SENT. 119/95 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI - POSSIBILITA' DI OPTARE PER L'AUTODIFESA - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL PROCESSO PENALE, IN CUI NON E' AMMESSA L'AUTODIFESA - ESCLUSIONE - ETEROGENEITA' DEI DUE TIPI DI PROCEDIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 119/95 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI - POSSIBILITA' DI OPTARE PER L'AUTODIFESA - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL PROCESSO PENALE, IN CUI NON E' AMMESSA L'AUTODIFESA - ESCLUSIONE - ETEROGENEITA' DEI DUE TIPI DI PROCEDIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, l'utilizzazione dei moduli procedurali del processo penale - prevista peraltro solo in via integrativa dagli artt. 32 e 34 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 - non costituisce sintomo di omogeneita' tra i due tipi di procedimento che abiliti ad assimilarne i presupposti ed a confrontarne gli esiti, ma e' soltanto funzionale ad una piu' rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario. La possibilita' dell'autodifesa, riconosciuta al magistrato in sede disciplinare, radicalmente esclusa nel processo penale a prescindere dalle qualita' soggettive e dalle valutazioni dell'indagato-imputato, non importa quindi lesione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511). - S. n. 145/1976. red.: A. Greco
Nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, l'utilizzazione dei moduli procedurali del processo penale - prevista peraltro solo in via integrativa dagli artt. 32 e 34 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 - non costituisce sintomo di omogeneita' tra i due tipi di procedimento che abiliti ad assimilarne i presupposti ed a confrontarne gli esiti, ma e' soltanto funzionale ad una piu' rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario. La possibilita' dell'autodifesa, riconosciuta al magistrato in sede disciplinare, radicalmente esclusa nel processo penale a prescindere dalle qualita' soggettive e dalle valutazioni dell'indagato-imputato, non importa quindi lesione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511). - S. n. 145/1976. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte