Ordinanza 120/1995 (ECLI:IT:COST:1995:120)
Massima numero 17746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
03/04/1995; Decisione del
03/04/1995
Deposito del 13/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 120/95. CONCORSO DI REATI - BENEFICIO DELLA CONTINUAZIONE - NON CONSENTITA APPLICABILITA', IN CASO DI CONTRAVVENZIONI COLPOSE, ANCHE QUANDO, PER QUESTE, IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISULTI PIU' GRAVE DI QUELLO APPLICABILE IN CASO DI CONTRAVVENZIONI DOLOSE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE PROPOSTA IN VIA MERAMENTE EVENTUALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 120/95. CONCORSO DI REATI - BENEFICIO DELLA CONTINUAZIONE - NON CONSENTITA APPLICABILITA', IN CASO DI CONTRAVVENZIONI COLPOSE, ANCHE QUANDO, PER QUESTE, IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISULTI PIU' GRAVE DI QUELLO APPLICABILE IN CASO DI CONTRAVVENZIONI DOLOSE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE PROPOSTA IN VIA MERAMENTE EVENTUALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nel contestare la legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto non consente l'applicazione del beneficio della continuazione ai reati colposi, il giudice rimettente da' atto, nello stesso provvedimento di rimessione, di non avere ancora stabilito la natura dolosa o colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame. La sollevata questione, pertanto, presentandosi, allo stato, meramente eventuale, e' priva dell'indispensabile requisito della rilevanza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.). - Sulla manifesta inammissibilita' di questioni non rilevanti nel giudizio 'a quo', v. O. nn. 76/1990, 370/1990, 412/1990, 498/1990 e 566/1990. red.: S. Pomodoro
Nel contestare la legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto non consente l'applicazione del beneficio della continuazione ai reati colposi, il giudice rimettente da' atto, nello stesso provvedimento di rimessione, di non avere ancora stabilito la natura dolosa o colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame. La sollevata questione, pertanto, presentandosi, allo stato, meramente eventuale, e' priva dell'indispensabile requisito della rilevanza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.). - Sulla manifesta inammissibilita' di questioni non rilevanti nel giudizio 'a quo', v. O. nn. 76/1990, 370/1990, 412/1990, 498/1990 e 566/1990. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte