Ordinanza 121/1995 (ECLI:IT:COST:1995:121)
Massima numero 21310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
03/04/1995; Decisione del
03/04/1995
Deposito del 13/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 121/95. PROCESSO PENALE - CONDANNE PRONUNCIATE DALLA CORTE DI ASSISE - REVISIONE - DEVOLUZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE ALLA COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - RITENUTA ATTRIBUZIONE ALLA CORTE D'APPELLO DEL POTERE DI SINDACARE ANCHE DECISIONI EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 121/95. PROCESSO PENALE - CONDANNE PRONUNCIATE DALLA CORTE DI ASSISE - REVISIONE - DEVOLUZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE ALLA COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - RITENUTA ATTRIBUZIONE ALLA CORTE D'APPELLO DEL POTERE DI SINDACARE ANCHE DECISIONI EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disciplina posta dagli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen., che, secondo l'assunto del giudice 'a quo', conferirebbe alla corte di appello, da un lato, il potere di sindacare, nel giudizio di revisione, anche le pronunce adottate dalla Corte di cassazione e, dall'altro, di delibare le richieste di revisione relative a condanne pronunciate dalle corti di assise, poiche', per quanto attiene alla prima delle dedotte questioni, e' agevole avvedersi di come l'oggetto del giudizio di revisione sia necessariamente rappresentato da un provvedimento di condanna (art. 629 c.p.p.), sicche', non potendo in nessun caso una simile pronuncia essere adottata in sede di legittimita', deve ritenersi impropria la premessa stessa da cui trae origine la censura; mentre, relativamente al secondo aspetto, va osservato che la scelta del legislatore delegante di devolvere alla corte di appello il giudizio di revisione, anche se relativo a condanne pronunciate per reati di competenza della corte di assise, non presenta, in se', alcun aspetto di contrasto con il principio di uguaglianza, neanche sotto il profilo della irragionevolezza, limitandosi il giudice 'a quo' a contestare l'opportunita' di sottrarre l'impugnazione straordinaria all'organo che il sistema individua come quello "naturalmente" deputato a pronunciarsi sul merito in sede di cognizione, e cosi' finendo per riproporre, sotto un mutato profilo, questione identica a quella che la Corte costituzionale ha gia' affrontato e disatteso con precedente decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen.). - V. O. n. 375/1991. red.: G. Conti
Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disciplina posta dagli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen., che, secondo l'assunto del giudice 'a quo', conferirebbe alla corte di appello, da un lato, il potere di sindacare, nel giudizio di revisione, anche le pronunce adottate dalla Corte di cassazione e, dall'altro, di delibare le richieste di revisione relative a condanne pronunciate dalle corti di assise, poiche', per quanto attiene alla prima delle dedotte questioni, e' agevole avvedersi di come l'oggetto del giudizio di revisione sia necessariamente rappresentato da un provvedimento di condanna (art. 629 c.p.p.), sicche', non potendo in nessun caso una simile pronuncia essere adottata in sede di legittimita', deve ritenersi impropria la premessa stessa da cui trae origine la censura; mentre, relativamente al secondo aspetto, va osservato che la scelta del legislatore delegante di devolvere alla corte di appello il giudizio di revisione, anche se relativo a condanne pronunciate per reati di competenza della corte di assise, non presenta, in se', alcun aspetto di contrasto con il principio di uguaglianza, neanche sotto il profilo della irragionevolezza, limitandosi il giudice 'a quo' a contestare l'opportunita' di sottrarre l'impugnazione straordinaria all'organo che il sistema individua come quello "naturalmente" deputato a pronunciarsi sul merito in sede di cognizione, e cosi' finendo per riproporre, sotto un mutato profilo, questione identica a quella che la Corte costituzionale ha gia' affrontato e disatteso con precedente decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen.). - V. O. n. 375/1991. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte