Ordinanza 124/1995 (ECLI:IT:COST:1995:124)
Massima numero 21313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  03/04/1995;  Decisione del  03/04/1995
Deposito del 13/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 124/95. PROCESSO CIVILE - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - NON CONSENTITA POSSIBILITA' PER LE PARTI DI NOMINARLO SE NON SIA STATA DISPOSTA DAL GIUDICE CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NELLA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE FORMULATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE L'ATTIVITA' DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE ABBIA NATURA PROBATORIA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', le consulenze di parte, nel processo civile, pur inerendo all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova ma semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio. Percio', riguardo alla impugnata norma dell'art. 201 cod. proc. civ., che autorizza la nomina dei consulenti tecnici di parte solo nel caso di nomina del consulente tecnico d'ufficio, non e' pertinente il richiamo alle disposizioni sul diritto alla prova, dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 190 cod. proc. pen., per inferirne ragioni di incoerenza sistematica e irragionevolezza. Peraltro, a parte la facolta' delle parti, sempre salva, di produrre in causa perizie stragiudiziali, nel procedimento probatorio civile la garanzia costituzionale ex art. 24 Cost. e' soddisfatta dall'ammissione della prova contraria sui fatti e rapporti posti a base della domanda. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 201 cod. proc. civ.). red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte