Sentenza 125/1995 (ECLI:IT:COST:1995:125)
Massima numero 21314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  05/04/1995;  Decisione del  05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  21315  21316


Titolo
SENT. 125/95 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO - COLLEGAMENTO CON LA FINALITA' DEL RECUPERO DEL MINORE - PROVVEDIMENTO NON CONDIZIONATO DAL CONSENSO DEL MINORE - IMPLICITO GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' PENALE - IMPUGNABILITA' DEL PROVVEDIMENTO.

Testo
La sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi gia' esistenti, e' caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria. Questi peculiari aspetti dell'istituto in esame sottolineano il rilievo che esso assume nell'ambito del processo penale minorile, evidenziandone la stretta aderenza alla essenziale finalita' di recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, cui la giustizia minorile - come la Corte ha piu' volte affermato - deve essere improntata, in ossequio al principio della tutela dei minori di cui all'art. 31 della Costituzione. In coerenza con le menzionate caratteristiche, il legislatore non ha condizionato il provvedimento 'de quo' alla prestazione del consenso da parte del minore, ma ha rimesso al giudice la decisione circa l'opportunita' di sospendere il processo al fine di valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova, prescrivendo soltanto che tale decisione sia adottata "sentite le parti". D'altro canto, il comma 3 dell'art. 28 prevede che "contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore". Pertanto, all'imputato e' attribuito dalla norma ora citata un mezzo di impugnazione con riguardo a tutti i possibili vizi di legittimita' o di motivazione dell'ordinanza che dispone la misura: tra i quali rientra anche il profilo attinente alla sussistenza di un presupposto concettuale essenziale del provvedimento, connesso ad esigenze di garanzia dell'imputato, costituito da un giudizio di responsabilita' penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il proscioglimento. - Sulla finalita' del recupero del minore, cui e' informata la giustizia penale minorile, v. S. nn. 125/1992, 206/1987 e 222/1983. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte